Per le opere cinematografiche l'art. 45 l.d.a. detta una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (cd. diritto primario) e dei diritti connessi (o secondari) al diritto d'autore, di cui all'art. 78 ter l.d.a. che costituiscono una categoria di diritti distinta e autonoma rispetto al diritto d'autore che vengono direttamente attribuiti al produttore dalla legge e tutelano l'attività di fissazione di un'opera su di un supporto materiale (corpus mechanicum).
Il diritto di inedito, quale diritto di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera, non appare riconducibile alla sola categoria dei diritti patrimoniali ma rientra nell’ambito delle facoltà personalissime dell’autore, esplicandosi anche attraverso la possibile scelta di non destinare il frutto della propria attività creativa al pubblico. E ciò anche revocando il consenso dato a terzi a procedere alla pubblicazione fino al momento in cui essa non si sia verificata. (altro…)