In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma (altro…)
Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale comportano, in capo al contraente mendace o reticente, l'obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte, qualora quest’ultima, laddove fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse da quelle raggiunte e salvo che il primo contraente non dimostri che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti dallo stesso occultati ovvero anche solo che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza. (altro…)
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.