Le continue richieste di proroghe del termine previsto per il versamento degli acconti e per la sottoscrizione del contratto definitivo di cessione di quote hanno valenza sostanzialmente confessoria nel dimostrare l’incapacità della parte promissaria acquirente (altro…)
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per inadempimento del convenuto al pagamento del residuo prezzo e conseguente condanna al ritrasferimento delle quote cedute (altro…)
La norma di cui all'art. 1525 c.c., secondo la quale il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali, quali una permuta di beni immobili con quote societarie, che preveda a carico di una delle parti l'obbligo di versare all'altra una somma rateizzata a titolo di conguaglio. (altro…)
Nel caso di compravendita di azioni o di quote di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è rappresentato dalla quota di partecipazione nella società – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale, sia di natura amministrativa, nei quali si compendia lo status di socio – e non, invece, dai beni facenti parte del patrimonio sociale; tali beni, infatti, costituiscono mero oggetto mediato della cessione, per modo che, in via ordinaria, non rileva (altro…)
In caso di risoluzione parziale di contratto di edizione avente ad oggetto più libri, stante l’attribuzione in contratto di royalties unitarie (cioè non suddivise fra i vari libri), il pagamento della metà già eseguito può essere nel caso concreto satisfattivo delle pretese avversarie in relazione alla parte del contratto non oggetto di risoluzione. In caso di inadempimento di un contratto di edizione, il danno può essere (altro…)
L'associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle (altro…)
Il fatto che la validità del marchio oggetto di licenza sia stata contestata da terzi, non implica alcun inadempimento agli obblighi contrattuali di esclusiva né a quelli di garantire l’assenza di impedimenti alla commercializzazione quando la stipulazione del contratto di licenza è precedente rispetto alla (altro…)
Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. S.U., 13916/2006; Cass. 24433/2013; nella specie, era intervenuta una sentenza già passata in giudicato che aveva rigettato, in relazione ad un contratto di cessione di quote sociali, le domande di nullità per inesistenza dell'oggetto, di annullamento per errore e dolo, di risoluzione ex art. 1453 c.c. per vendita aliud pro alio, nonché di accertamento di risoluzione ex art. 1456 c.c. Successivamente la società soccombente aveva proposto un secondo giudizio in cui chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione delle quote sociali secondo il procedimento previsto dal contratto e che la società venditrice fosse condannata a restituire il prezzo già corrisposto).
Il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote è da ascrivere totalmente alla società acquirente la quale "imputet sibi" non solo di aver proceduto all'acquisto senza preventivamente effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l'accertamento, sia pure ex post, della reale situazione patrimoniale della società le cui quote erano state acquistate.