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Tolleranza dell’inadempimento e clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di distribuzione
La mera tolleranza dell’inadempimento da parte del creditore, sia che si estrinsechi sotto forma di una condotta negativa sia che...

La mera tolleranza dell’inadempimento da parte del creditore, sia che si estrinsechi sotto forma di una condotta negativa sia che si manifesti come condotta positiva, non integra una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa presente nel contratto, ove il medesimo creditore contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti poi la volontà di avvalersi della predetta clausola in caso di protrazione dell’inadempimento. [Nella specie, la Corte ha qualificato come atto di tolleranza e non di rinuncia a far valere la clausola risolutiva espressa – poi successivamente attivata – la condotta del creditore che, pur a fronte del mancato raggiungimento da parte del distributore delle soglie minime di acquisto pattuite per la precedente annualità contrattuale, abbia continuato a dare esecuzione al contratto per due ulteriori mensilità, accettando ed eseguendo nuovi ordini, risolvendo il contratto solo una volta rilevata l’impossibilità per il distributore di raggiungere gli obiettivi minimi di acquisto contrattualmente pattuiti anche per l’anno corrente].

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Consorzio per lo smaltimento di rifiuti e contrapposte domande risolutorie
Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare...

Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

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Sulla clausola risolutiva espressa in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie
L’accertamento in ordine all’essenzialità del termine, inserito dalle parti in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, deve essere...

L’accertamento in ordine all’essenzialità del termine, inserito dalle parti in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, deve essere condotta dal giudice di merito non solo alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, ma soprattutto alla stregua della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.

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Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per...

La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell'agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell'inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch'essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest'ottica, canone di valutazione dell'effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all'atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell'adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.

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Cessione d’azienda e discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa...

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione (altro…)

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Rinuncia alla condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la rinuncia alla condizione risolutiva comporta “una modifica contrattuale con rilevante...

Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la rinuncia alla condizione risolutiva comporta "una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio", che conseguentemente deve essere adottata a mezzo di forma scritta (così Cass. n. 22662/2015).
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Contratto preliminare di cessione di quote e clausola risolutiva espressa: la rilevanza della buona fede
Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto...

Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il loro agire va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede. (altro…)

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Risoluzione dell’atto di trasferimento di quote societarie in virtù di clausola risolutiva espressa
Laddove in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie sia inserita una clausola risolutiva espressa, a esito dalla risoluzione del...

Laddove in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie sia inserita una clausola risolutiva espressa, a esito dalla risoluzione del contratto di compravendita di quote societarie, la proprietà viene ritrasferita in capo all'originario cedente.

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La dichiarazione della parte non inadempiente di volersi valere della clausola risolutiva espressa non necessita di una procura scritta
L’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la diffida ad adempiere ha natura negoziale e, in virtù della disciplina della rappresentanza,...

L’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la diffida ad adempiere ha natura negoziale e, in virtù della disciplina della rappresentanza, deve essere sostenuta da una procura rilasciata nella stessa forma della diffida stessa non può estendersi al regime della clausola risolutiva espressa.

Difatti, mediante la diffida ad adempiere la parte adempiente manifesta una volontà ulteriore rispetto al contenuto del contratto nel quale va ad inserire un termine essenziale, in una situazione di già intervenuto inadempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14292/2010). Al contrario, in presenza di una clausola risolutiva espressa la parte adempiente gode del diritto potestativo di comunicare alla parte inadempiente di volersi avvalere di detta clausola già inserita nel contratto.

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Clausola risolutiva espressa e nullità per indeterminatezza dell’oggetto
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di...

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.

Ne consegue, dunque, che se è assolutamente inefficace la clausola risolutiva espressa, non può dirsi neppure operante la gravosa penale ad essa connessa.

 

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Competenza tribunale sezione specializzata in materia di impresa
Il giudizio con cui la cooperativa edilizia richieda l’esclusione del socio moroso, in quanto relativo a rapporti societari tra socio...

Il giudizio con cui la cooperativa edilizia richieda l’esclusione del socio moroso, in quanto relativo a rapporti societari tra socio e cooperativa, è disciplinato dagli art.2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.

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