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Preliminare di cessione di quote: giudicato sulla caparra, liquidazione giudiziale della società ed esecuzione in forma specifica
Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, con cui i promissari acquirenti di quote sociali sono stati condannati al pagamento della caparra...

Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, con cui i promissari acquirenti di quote sociali sono stati condannati al pagamento della caparra confirmatoria prevista dal contratto preliminare copre con l’autorità del giudicato non soltanto la pronuncia esplicita, ma anche la validità ed efficacia del titolo che ne costituisce il necessario presupposto logico-giuridico. Ne consegue che, nel successivo giudizio promosso dal promittente venditore per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, sono inammissibili le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di annullamento per dolo del preliminare, l’eccezione di inadempimento, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione, e la domanda risarcitoria fondata sui medesimi inadempimenti.

L’apertura della liquidazione giudiziale della società le cui quote costituiscono oggetto del contratto preliminare di cessione non determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione traslativa, poiché il trasferimento delle quote può realizzarsi fintantoché la società risulti iscritta nel registro delle imprese e dunque esistente; in ogni caso, ove l’evento sia sopravvenuto all’inutile scadenza dei termini di pagamento fissati nel contratto, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta grava sui promissari acquirenti in mora ai sensi dell’art. 1221 c.c., sicché può essere pronunciata la sentenza ex art. 2932 c.c.

Nella sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce le quote sociali contro il pagamento del saldo del prezzo non sono dovuti sul saldo gli interessi compensativi, riconosciuti nei contratti sinallagmatici a compensare il mancato godimento dei frutti della cosa consegnata prima della controprestazione, quando il bene non sia stato previamente consegnato; la mora, e con essa il diritto agli interessi, può configurarsi solo dopo la definitività della sentenza che tiene luogo del contratto. Sulle rate di prezzo per le quali era invece fissato un termine, il promittente venditore ha diritto, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., al maggior danno costituito dagli interessi corrisposti su finanziamenti che avrebbe potuto estinguere anticipatamente con le somme dovute, al netto dell’indennizzo per l’estinzione anticipata e per la parte eccedente gli interessi legali.

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Intestazione fiduciaria di quote: rinuncia del fiduciario, ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e distinzione dai patti parasociali
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle...

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle quote ed è tenuto, in forza del rapporto interno con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferirgliele alla scadenza concordata o al venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae con cui il fiduciario, che abbia acquistato le quote da un terzo per conto del fiduciante, si obbliga a gestirle secondo modalità predeterminate e a ritrasferirle è assimilabile al mandato senza rappresentanza; ne consegue che il fiduciario può rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 1722 c.c. e che, se il mandato è a tempo indeterminato, la rinuncia senza congruo preavviso obbliga al risarcimento solo in difetto di giusta causa, la quale ricorre in caso di mancato pagamento del compenso pattuito.

All’estinzione per rinuncia del contratto di intestazione fiduciaria consegue l’obbligo di ritrasferire le quote al fiduciante, suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., rimedio applicabile non solo al contratto preliminare ma a ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento di un diritto, compreso il mandato senza rappresentanza anche privo di forma scritta; lo stesso fiduciario è legittimato a chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento delle quote in capo al fiduciante, con ordine alla società di provvedere alle formalità presso il registro delle imprese.

Il contratto di intestazione fiduciaria di quote non è riconducibile ai patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c., poiché non è finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica, né alla negotiorum gestio, che presuppone la spontaneità dell’intervento e l’assenza di un rapporto giuridico che obblighi a intervenire nella sfera altrui; non trova quindi applicazione il termine di preavviso previsto per il recesso dai patti parasociali a tempo indeterminato. La cancellazione del fiduciario dall’albo professionale cui era iscritto al momento della stipula non incide sulla spettanza del compenso pattuito, in assenza di una previsione negoziale che attribuisca rilievo alla perdurante iscrizione, ma solo sulla maggiorazione a titolo di cassa previdenziale.

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Nomi a dominio e credenziali Microsoft 365: titolarità dei codici authcode e delle credenziali di amministratore e limiti dell’eccezione di inadempimento del fornitore IT
I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in...

I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in virtù di accordi di collaborazione devono restituirli al titolare, quando il rapporto di collaborazione cessa. La titolarità delle credenziali da amministratore spetta a chi ha acquistato il prodotto Microsoft, che ha diritto di farsele consegnare da chi ne aveva la disponibilità in virtù degli accordi di collaborazione.

L’esistenza del credito del resistente può ritenersi provata, ai limitati fini del procedimento cautelare, sulla base delle fatture prodotte e del decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata preannunciata opposizione, senza tuttavia produrre in questo giudizio gli elementi di prova che dovrebbero giustificare l’opposizione medesima), che ne ordina al ricorrente il pagamento.

Il rapporto di corrispettività tra il credito del resistente e il diritto del ricorrente alla consegna dei codici può ritenersi provato in virtù del fatto che il credito in questione risulta da fatture, che riportano una pluralità di voci di credito inerenti ai diversi servizi che il resistente effettuava per il ricorrente; ciò è sufficiente a presumere che i diversi crediti e servizi inerissero a un unico contratto di servizi e che quindi le prestazioni delle parti trovassero giustificazione le une nelle altre.

Non può invece riconoscersi che ci sia proporzionalità tra i due inadempimenti. Pur essendo la somma pretesa dal resistente certo non trascurabile, non può dirsi e nemmeno viene allegato che la sua mancanza condizioni l’operatività del resistente stesso. Al contrario la mancanza dei codici di amministratore per Microsoft 365 pregiudica l’operatività del ricorrente, che non può utilizzare pienamente il sistema (per esempio, non può creare nuove anagrafiche per i dipendenti). Il rifiuto di consegnare i codici è quindi ingiustificato.

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Compenso dell’amministratore tra eccezione di inadempimento e responsabilità gestoria
In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al...

In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell’amministratore di s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta; ne consegue l’applicazione dei principi propri delle obbligazioni contrattuali e la proponibilità, da parte della società, dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

L’omesso versamento in favore della società di due pagamenti direttamente ricevuti dall’amministratore, pur rappresentando espressione di inottemperanza agli obblighi su di lui gravanti, non integra, ai fini dell’art. 1460 c.c., un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell’amministratore a ricevere il compenso per la sua attività, avuto riguardo alla limitatezza episodica della condotta, alla modica entità degli importi e alla loro inferiorità rispetto al quantum del compenso; la medesima condotta resta tuttavia rilevante in via riconvenzionale ex art. 2476 c.c., derivandone per la società un danno corrispondente alla somma illegittimamente distratta, con conseguente obbligo restitutorio.

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La clausola di redistribuzione degli utili è un fatto costitutivo, non una condizione
La condizione, ai sensi dell’art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la...

La condizione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.

Il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia; ii) ovvero la l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine. [Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dello stato di insolvenza della società debitrice; né può dirsi integrato il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione].

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Le dimissioni del sindaco non sono causa esimente da responsabilità
Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non...

Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

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Opponibilità della eccezione di inadempimento in sede di insinuazione al passivo del compenso del sindaco
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente – a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria...

In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.

Non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.

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La natura del rapporto sussistente tra una società di capitali e il suo amministratore
Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma...

Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente.

In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l’entità del compenso dell'amministratore commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell’incarico e all’utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare.

Risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. per paralizzare il pagamento del compenso dell'amministratore dopo la cessazione dell'incarico, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell’efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l’inadempimento delle prestazioni correlate. L’eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l’obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l’inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.

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Società a partecipazione pubblica e obblighi del socio
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art....

In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.

Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.

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Considerazioni in tema di invalidità di un contratto di franchising.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola,...

La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.

Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:

  • l’essenzialità della clausola nulla nell’economia del contratto;
  • l’interdipendenza funzionale tra la clausola e l’intero assetto negoziale.

In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).

L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.

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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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Inadempimenti reciproci e risoluzione del contratto: il caso ‘Getting Louder’
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.

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