La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.
Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:
In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).
L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.
Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.
Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.
Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l'opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei libri sociali, anche qualora, al momento stesso della perdita e anticipatamente all'avvio di un giudizio, non siano state avanzate domande di danno. Uno dei doveri essenziali per un sindaco è infatti la tenuta dei libri di sua competenza. Lo smarrimento degli stessi, è senza dubbio, una violazione dell'implicito sinallagma che, anche nel rapporto organico, lega sindaco e società (compenso come adempimento dei doveri di sindaco, fra i quali il mantenimento in ordine dei libri sociali).
Con la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue, con un meccanismo che, in via antropomorfa, può essere avvicinato a quello della morte della persona fisica. Dal punto di vista sostanziale (successione nei rapporti attivi e passivi), vi è la disciplina del terzo comma dell'art. 2495 c.c.. Dal punto di vista processuale, il fenomeno, appunto in analogia a quello della morte della persona fisica, viene ritenuto interruttivo.
La parte tenuta alla rinegoziazione può considerarsi inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto). Dall’altro lato, nell’istituto della sospensione dell’adempimento regolato dall’art. 1460 c.c., assume centrale rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.: correlazione che si concretizza nella commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte, ossia nella proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, da valutare non in un rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.
Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di contratto, il debitore, al fine di paralizzare anche in via preventiva la propria obbligazione di pagamento, non può limitarsi a richiedere un mero accertamento negativo ma deve necessariamente allegare e dimostrare la sussistenza degli specifici strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per impedire al creditore di richiedere il pagamento (come ad esempio l’eccezione 1460 c.c., l’eccezione di annullamento, nullità ecc.). Ciò posto, nell'ambito di un contratto di cessione di quote sociali, il sopravvenuto fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della società target non è un fatto di per sé idoneo a giustificare un legittimo rifiuto di pagamento del prezzo, salvo che vengano dimostrati ulteriori fatti imputabili al venditore che comportino un vizio o un inadempimento da parte sua.
È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche nell’ipotesi in cui la società non abbia depositato il bilancio per più esercizi e/o versi in una situazione di irregolarità amministrativa o fiscale. La previsione dell’art. 2490, sesto comma, c.c., che contempla la cancellazione d’ufficio delle società in liquidazione in caso di omesso deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi, non è di per sé ostativa alla cessione delle partecipazioni sociali, in assenza di un provvedimento effettivo di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La domanda di riduzione dell'indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, può essere accolta solo successivamente alla restituzione della res oggetto del contratto di vendita [nel caso di specie, l'azienda], in quanto solo dopo che la restituzione è avvenuta diviene possibile determinare l'equo compenso spettante al venditore per il godimento garantito all'acquirente nel periodo di efficacia del contratto. Il suddetto equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente all'incommerciabilità del bene come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non il risarcimento del danno spettante al venditore.
Con riferimento a un contratto di vendita con patto di riservato dominio che preveda che le rate pagate dal compratore restino acquisite al venditore a titolo di indennità in caso di risoluzione, è considerata manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al venditore la proprietà del bene, gli consenta di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito oggettivo derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene e in tal caso il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
Posto che la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge e che in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte e, dall’altro, a tollerare anche l’inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse, nel caso di cessione di partecipazioni sociali non si configura alcuna violazione della clausola di buona fede, né sorgono obblighi ulteriori e diversi da quelli previsti nel contratto con riferimento al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali della società target. Pertanto in assenza di elementi che provino la specifica assunzione di determinate obbligazioni in capo alla cedente ulteriori rispetto a quelle nascenti dal contratto di cessione, la mancanza di redditività dell’investimento nella target non può essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c. quale inadempimento della cedente da parte della cessionaria che, in forza exceptio non adimpleti contractus rifiuti di adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo della cessione delle quote cedute. Né la consistenza patrimoniale della società target assume rilevanza, ai fini dell’azione di cui all’art. 1427 - 1429 c.c. (annullamento per errore) e a quella di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali), ove non sia stata prevista una specifica garanzia in tal senso assunta dal venditore; diversamente il difetto di qualità, previsto come causa di annullamento può riguardare solo la qualità dei diritti e degli obblighi, che la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, e non anche la qualità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (fermo, in ogni caso, il regime decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.).
Costituisce contraffazione di marchio e di design la condotta di una società che, nonostante la risoluzione del contratto di licenza ed esorbitando i limiti delle prorogate facoltà di produzione e commercializzazione, ha venduto al dettaglio gli stessi capi oggetto di licenza, tra i quali anche esemplari fallati, eccedenze di produzione e articoli non ritirati dai clienti, in quanto si tratta di attività commerciali che non aveva più alcun legittimo titolo di svolgere utilizzando il marchio ed il design oggetto del contratto di licenza risolto.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento