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Il requisito del valore artistico e il giudizio di contraffazione nelle opere dell’industrial design
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10...

Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore (altro…)

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Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento...

Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.

Il gestore della piattaforma (altro…)

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L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le...

Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)

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Il fornitore di servizi di hosting che svolge un ruolo attivo nell’ottimizzazione dei contenuti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della...

Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della società dell’informazione che anziché limitarsi alla fornitura di servizi di hosting passivo consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati non causalmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie. Un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting e rappresenta invece un sofisticato content-provider, una sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete.

L’effettiva conoscenza della natura illecita dei dati memorizzati e trasmessi, farà sorgere in capo all’ISP una responsabilità civile e risarcitoria. Con “effettiva conoscenza” si intende la conoscenza in qualunque modo, anche autonomamente, acquisita pure in assenza di un intervento delle autorità competenti o di una specifica diffida proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti illecitamente diffusi.

Il danno da abusiva riproduzione di estratti di opere televisive va quantificato secondo il criterio di stima del c.d. “prezzo del consenso”, da intendersi come il prezzo che il titolare dei diritti lesi avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere.

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Reclamo in tema di asserito plagio di opera scultorea
L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità...

L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.

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Tutela del diritto d’autore avente ad oggetto la regia di opera lirica
Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza...

Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato.

E’ coperto dall’art. 21 della Carta costituzionale il diritto (altro…)

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Contraffazione di un modello di poltrona: tutela come modello secondo il parametro dell’utilizzatore informato e tutela come opera di diritto d’autore
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non...

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente', considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.

Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.

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La tutela del diritto d’autore non è rivolta ad un metodo di allenamento ma alla sua forma espressiva
La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per...

La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Pertanto, anche se un metodo di allenamento non è protetto in sé, deve comunque riscontrarsi una violazione dei (altro…)

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Caso Isgrò-Waters: oggetto di esclusiva autoriale non è la tecnica artistica ma la ripresa pedissequa delle forme espressivi personali dell’autore
L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il...

L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera. L’utilizzo di una tecnica artistica, quale quella della cancellatura, non può (altro…)

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Il criterio della retroversione degli utili nel risarcimento per la violazione del diritto d’autore
Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 125, c. 3, c.p.i. non può essere applicato analogicamente al risarcimento per...

Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 125, c. 3, c.p.i. non può essere applicato analogicamente al risarcimento per violazione di diritti autoriali. Il legislatore nazionale, pur (altro…)

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Misura cautelare in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider...

Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le qualihanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.

Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.

Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.

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Utilizzo dei marchi ceduti in costanza di cessione d’azienda e tutelabilità di slogan e frasi commerciali con il diritto d’autore e la concorrenza sleale
In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo...

In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c... La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.

Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).

La mancata configurabilità della privativa di diritto d'autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..

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