Sono fondate le domande esperite da una cooperativa riguardanti l’accertamento della decadenza di un socio cooperatore dall’assegnazione di un’abitazione e la conseguente condanna del medesimo al rilascio dell’immobile assegnatogli in godimento (altro…)
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, d. lgs. 168/2003 (altro…)
L'accertamento della condizione di grave morosità del socio di società cooperativa edilizia determina la sua esclusione dalla società, nonché decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale; va inoltre disposta la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati e dell'indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi.
La disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene (altro…)
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva (altro…)
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma.
Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. Conseguentemente detta sezione è anche competente in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione del socio con correlata decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale.
Poiché lo scopo di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa è quello di ottenere nell'ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per potere ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della cooperativa. Conseguentemente, la delibera di esclusione comporta la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.
Essendo il socio escluso decaduto dall'assegnazione in godimento dell’alloggio sociale e relative pertinenze, non è dunque più giustificata l’occupazione dell’immobile da parte sua.
L’assegnazione dell’immobile in godimento comporta la corresponsione del canone di godimento. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla scadenza determinati nella misura contrattualmente prevista, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
A fronte dell’occupazione sine titulo dell’alloggio sociale da parte del socio escluso, la società cooperativa ha diritto alla corresponsione di una indennità. La determinazione di tale indennità avviene applicando in via analogica il criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondenti a quanto la cooperativa attrice avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora la convenuta avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.
Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, le Sezioni Specializzate sono competenti con riferimento alle società cooperative per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'estinzione di un rapporto societario, nonché per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime (nella specie si è ritenuto che il giudizio fosse relativo ai rapporti societari tra la Cooperativa e il socio, in quanto una Cooperativa edilizia chiedeva di accertare l'avvenuta legittima esclusione del socio e la conseguente decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento dell'alloggio. Le altre domande della Cooperativa di rilascio dell'immobile, di pagamento dei canoni e dell'indennità per occupazione sine titulo sono state ritenute connesse alle prime).
E' legittima la delibera di esclusione di un socio dalla società cooperativa per morosità nei pagamenti dovuti per il godimento dell'immobile sociale assegnato e la conseguente dichiarazione di decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile medesimo (altro…)
La prescrizione statutaria - la quale prevede che l'indennità di occupazione di un bene immobile assegnato da una società cooperativa a uno dei propri soci, successivamente escluso dalla società, vada calcolata nella misura corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese di utilizzo dell’immobile - è conforme (altro…)