L’assuntore non è successore universale del fallimento con cui concorda, ma particolare: subentrando in tutti e solo i diritti (di proprietà, di obbligazione e di azione) oggetto del patto concordatario autorizzato. Deve pertanto escludersi la legittimazione dell'assuntore a promuovere un'azione di responsabilità extracontrattuale che non sia stata espressamente oggetto di accordo.
La responsabilità dall'associazione di categoria cui aderisce una società cooperativa per il danno lamentato da soci e creditori della società medesima, derivante dal dissesto economico e patrimoniale della stessa, non può che essere di carattere aquiliano, non potendo (altro…)