La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata – che devolve agli arbitri tutte le controversie insorgenti tra la società e i soci ovvero tra i soci medesimi – non opera in via automatica come limite di giurisdizione del giudice ordinario. Il relativo difetto di competenza può essere fatto valere quale eccezione di parte in senso stretto che, come tale, soggiace al doppio regime decadenziale degli artt. 38, comma 1, e 167 c.p.c. Ne discende che la parte convenuta che intende sollevare tale eccezione ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta: se depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., l’eccezione di arbitrato risulterà tardiva e dovrà essere dichiarata inammissibile.
La delibera assembleare approvata a maggioranza può essere considerata abusiva esclusivamente quando risulti che il voto dei soci dominanti sia stato esercitato in modo arbitrario o fraudolento, con l’unico scopo di perseguire interessi personali divergenti dall’interesse sociale ovvero di ledere i diritti partecipativi o patrimoniali degli altri soci. In mancanza di tali elementi, il controllo giudiziale non può estendersi ai motivi interni che hanno indotto la maggioranza a votare in un certo modo. Il limite alla libertà di voto dei soci è individuato nel dovere di buona fede oggettiva, che consente di perseguire legittimamente un proprio interesse, purché non si arrechi un danno ingiustificato agli altri soci o alla società. Di conseguenza, una deliberazione che, pur avversata dal socio di minoranza, esponga compiutamente le ragioni economiche e giuridiche del proprio contenuto deve ritenersi conforme all’interesse sociale e, pertanto, insuscettibile di censura.
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.
Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.
Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto. Infatti, l’esaurimento costituisce un fatto estintivo del diritto del titolare, una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio dello Spazio Economico Europeo. In particolare, con riferimento alle varietà vegetali, all’art. 5, comma 3, c.p.i., l’esaurimento si verifica in relazione: (i) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione originariamente acquistato; (ii) al prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse ove cedute o commercializzate dallo stesso costitutore o con il suo consenso.
Quanto all'assetto degli oneri probatori il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza. L'onere probatorio è particolarmente pregnante, giacché esso non si esaurisce nella dimostrazione di avere acquistato il prodotto da un rivenditore operante all'interno dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costui abbia a sua volta acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello spazio SEE.
L’eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla titolarità del credito per intervenuta cessione non è soggetta al termine decadenziale previsto dall’art. 167 c.p.c. Ciò in quanto la titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata in prima udienza non ancora preclusi. Inoltre, se la questione emerge dalle risultanze ritualmente acquisite in giudizio, essa è rilevabile anche ex officio [nella specie si trattava di credito derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di cessione di quote].
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità delle domande nuove e delle eccezioni che sono conseguenza delle difese dell'opponente deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo in cui l'opposto a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre a pena di decadenza costituendosi tempestivamente, ex art. 166 e 167 c.p.c., le domande nuove e le eccezioni nuove: il momento preclusivo per queste facoltà per l'opposto è la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente e non la prima udienza ex art. 183 c.p.c.
Ai fini della legittimità all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione e non sia stato in grado di proporvi una tempestiva opposizione. In particolare, come insegnato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU, 22/6/2007, n. 14572 e, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, Ord., 20/11/2017, n. 27529), la circostanza della cui prova l'opponente tardivo è onerato consiste in ciò che l'atto notificato, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato, non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (altro…)
La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati all’interno dei locali di esercizio dell'azienda ceduta essendo la stessa compiutamente identificata. Ciascuna (altro…)
Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto (altro…)
La licenziataria di un programma per elaboratore è titolare ex lege del diritto alla sua interoparibilità. Il Tribunale delle Imprese è competente secondo le regole generali a conoscere delle domande riconvenzionali di diritto comune, anche vertente su materie non attribuite alla sua specifica competenza. La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, (altro…)
Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, (altro…)
Il fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le s.p.a.: art. 2433 c.c.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione, dovendosi invece escludere (altro…)