Colui che agisce per la restituzione del capitale versato in una società ha l'onere della prova circa la qualificazione del versamento come mutuo o come finanziamento.
La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all'art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l'esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.
La controversia, instauratasi fra due soggetti entrambi soci della medesima società (s.r.l.) relativamente alla restituzione di somme versate a quest’ultima a titolo di finanziamento da parte di un socio in nome e per conto dell’altro socio, non rientra nell’ambito (soggettivo) di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, atteso che non afferisce a un rapporto sociale.
I rapporti societari o la preparazione della costituzione di una società finalizzata a gestire un'attività comune rendono verosimile la sussistenza di giustificazione causale in relazione a pagamenti e regolamenti finanziari tra soci o coloro che (altro…)