I versamenti dei soci possono consistere o in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che i soci non rinunciano alla restituzione delle relative somme, alla scadenza dei relativi contratti, e che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale; oppure in conferimenti (od apporti), che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione e così rimangono definitivamente acquisiti al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.
L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della stessa a restituirgli le somme da lui in precedenza versate richiede la prova - di cui è onerato il socio che chiede la restituzione - che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Tale prova deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società o nelle causali dei versamenti, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell’erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio.
Costituisce questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva.
I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, e vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
Qualora il socio ceda la quota, conserva - ove nulla le parti abbiano previsto - la titolarità del credito uti singulus, essendo la partecipazione detenuta dal socio all’interno di una società ed il credito da finanziamento del tutto indipendenti l’uno dall’altro.
Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico – vietata dall’art. 11 t.u.b. – quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. È, dunque, lecito il finanziamento privato effettuato a favore di una società da parte di un terzo non socio qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata e sia indicata la natura e la destinazione del prestito.
Il fatto che nella delibera/testo contrattuale sia previsto che il mutuatario abbia richiesto la somma per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé indicativo della sussistenza di un mutuo di scopo convenzionale, in quanto, per affermare la sussistenza di quest’ultimo, occorre che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano in concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse proprio anche del mutuante, al fine di vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. Ne consegue che la destinazione delle somme ad altro fine rispetto a quello indicato eventualmente nel contratto non incide sulla validità del negozio. La violazione dello scopo convenzionale si pone, comunque, sul piano della risoluzione del contratto e non della nullità dello stesso.
L’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. Alla luce di questo criterio, le spese e le attribuzioni in favore dell’altro convivente che, per la loro entità, frequenza, natura e destinazione, risultano funzionali all’amministrazione familiare non sono ripetibili.
Il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. - necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società - deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta». (altro…)
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l'amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all'accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l'amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé.
La natura extracontrattuale dell'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone per atti di mala gestio, fondata sulla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore. I danni alla redditività e al valore della partecipazione per definizione attengono al patrimonio della società e perciò incidono sulla sfera patrimoniale del socio solo in via riflessa.
Hanno natura di finanziamenti (e non di versamenti a fondo perduto) gli apporti dei soci che vengono appostati nel bilancio quali "prestiti infruttiferi".
L'accordo con cui si stabilisce che il rimborso del finanziamento del socio avverrà quando la società avrà le disponibilità economiche necessarie non vale a rendere definitivamente inesigibile il credito o a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno. In tal caso troverà applicazione l'art. 1817 e dunque il termine di pagamento è fissato dal giudice e in caso di inadempimento della società risponderà il socio illimitatamente responsabile, fermo restando il beneficio di preventiva escussione.