In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.
E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.
Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente, per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.
Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.
In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.
Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.
Nelle società di capitali - in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2383 co. 3 c.c. - la revoca delle deleghe decisa dal consiglio di amministrazione ex art. 2381 co. 2 c.c. deve essere anch'essa assistita da giusta causa, sussistendo (altro…)
L'azione giudiziale, anche in via d’urgenza, la quale presupponga la risoluzione di diritto (ovvero invochi la risoluzione costitutiva) nei confronti di una parte ritenuta inadempiente nell'ambito di un contratto di licenza di un marchio in comproprietà è ammissibile, in relazione alla legittimazione attiva, solo ove tutti i contraenti comunisti adempienti (ovvero la loro maggioranza) siano concordi nel prendere tale iniziativa processuale ovvero il loro consenso si presuma. (altro…)
E' improcedibile l'azione di responsabilità della società in amministrazione straordinaria avverso soggetti che si sono succeduti nel tempo come amministratori qualora sia stata promossa in assenza della rituale autorizzazione ministeriale prescritta dagli artt. 36 d.lgs. n. 270/1999 e 206 l.fall. ovvero qualora non sia stata fornita adeguata prova dell'esistenza stessa: (altro…)
In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta nei confronti della parte e non del difensore, la cui attività, seppur provvisoria, ha comunque determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria (altro…)
L'azione sociale di responsabilità, in assenza di idonea delibera assembleare autorizzante la stessa, va dichiarata inammissibile, arrestandosi su tale preliminare rilievo il corso del giudizio senza possibilità di scendere all'esame del merito.
La delibera assembleare richiesta dall'art. 2393, primo comma, c.c. per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori è necessaria anche nelle società cooperative che non hanno optato, ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c., per l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata. (altro…)
La domanda attorea proposta da un fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo, tale per cui a quest’ultimo deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione della procura. (altro…)