La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile dei prodotti richiede, per costante giurisprudenza, che l'aspetto servilmente imitato abbia carattere individualizzante, sia cioè tale da ricollegare il prodotto agli occhi del pubblico, ad una determinata impresa; e la sussistenza di tale carattere va ricercata in capo al più generale pubblico dei consumatori nel senso che essa sussiste se il grande pubblico percepisce la caratteristica del prodotto in questione come veicolo di immediato collegamento con una certa impresa. La capacità individualizzante non deve essere valutata in ipotesi e in astratto, ma deve essere valutata in concreto, e l'apprezzamento, tranne i casi in cui può basarsi sul notorio (115 comma 2 c.p.c.), è oggetto di onere della prova di chi invoca la protezione giudiziale.
La appropriazione di pregi richiede un comportamento attivo dell'imprenditore concorrente che vanta pregi altrui (non basta che vanti pregi inesistenti) direttamente, o anche indirettamente (come accade per esempio quando l'imprenditore esponga immagini di realizzazioni altrui come proprie).
In conformità alla formulazione dell’art. 132, comma 4, c.p.i. la mancata instaurazione del giudizio di merito non determina la caducazione dei provvedimenti cautelari di natura anticipatoria che assumono dunque carattere di stabilità.
In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Non è condivisibile l'interpretazione restrittiva dell'art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile solo in caso di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell'azione sociale di responsabilità): invero l'ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che "Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro" (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).
L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.
I partecipanti a un fondo comune di investimento sono legittimati a far valere un'azione risarcitoria nei confronti della società di gestione per l'inadempimento agli obblighi di gestione dei beni del fondo imputabili alla stessa società di gestione in qualità di mandataria ai sensi degli artt. 36 e 40 t.u.f. nonché (altro…)