Ai fini di un riconoscimento di una tutela del diritto di autore per disegni o modelli, è necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità e la creazione da parte di un noto artista.
Alla luce delle disposizioni applicabili, è evidente che il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione rispetto al titolare di un disegno o modello registrato, atteso che, da un lato, esso è protetto unicamente contro la copiatura del suo disegno o modello (intesa quale pedissequa imitazione), ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Reg. CE 6/2002, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico, ai sensi dell’art. 11, par. 1. del Reg. CE 6/2002.
L’art. 33 del Reg. CE n.6/2002 è diretto a regolamentare solo situazioni relative a soggetti terzi che vantino diritti sul disegno o modello e non può pertanto riguardare operatori che non vantino alcun diritto sul modello oggetto di controversia e, in particolare, non si applica ad una situazione nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.
Ai fini della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti degli operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio, e a quelle caratteristiche dotate di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.
L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.
Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.
L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente (altro…)