La condizione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.
Il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia; ii) ovvero la l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine. [Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dello stato di insolvenza della società debitrice; né può dirsi integrato il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione].
La solo prospettata ipotesi di mala gestio del socio amministratore di s.r.l. non può giustificare l'emissione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti (nella specie, un sequestro conservativo sui suoi beni), ove non sia adeguatamente dimostrato l'an e il quantum del danno subito dalla società. (altro…)