Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i diritti oggetto di transazione, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Ne consegue che, se non vi è disponibilità, non vi è né arbitrabilità né transigibilità. Pertanto, sia l’arbitrabilità che la transigibilità derivano il loro limite non l’una dall’altra ma dalla disponibilità dei diritti: non si ha arbitrabilità se non si hanno diritti disponibili; non si ha transigibilità se non si hanno diritti disponibili. Posto il generale limite della presenza di posizioni disponibili, il legislatore può porre ulteriori e autonomi limiti all’arbitrabilità e alla transigibilità, non coincidenti tra loro, limitando dunque arbitrabilità e transigibilità in modo diverso. Ne consegue che l’esistenza di limiti alla transigibilità delle controversie societarie ex art. 2393-bis c.c. non esclude anche la loro generale compromissione in arbitri come regola generale.
La transazione stipulata tra la curatela di una società fallita e l'ex amministratore avente ad oggetto la rinuncia all'azione di responsabilità da parte della prima nei confronti del secondo non può essere invalidata per erronea conoscenza della situazione patrimoniale dell'ex amministratore stesso, essendo ciò irrilevante ai fini della validità dell’accordo.
La transazione stipulata da un amministratore - sia pure munito di delega - ed un sindaco avente ad oggetto (o per effetto) il riconoscimento a quest'ultimo di compensi superiori quelli determinati all'atto della sua nomina è nulla, essendo tale determinazione di inderogabile competenza assembleare e trovando pertanto applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 1966 c.c. a mente del quale "la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti".
Le controversie insorte tra società e soci relative alla validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, in presenza di clausola compromissoria statutaria, sono rimesse alla competenza arbitrale, attesa la non coincidenza (altro…)