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Effetti della promessa di pagamento concernente la cessione di quote sociali
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.

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Sulla causa giustificatrice della risoluzione di un accordo fiduciario
Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente...

Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante. Le due dichiarazioni - di cui consta il negozio fiduciario - non si fondono unitariamente, trattandosi di negozi collegati, di disposizione l'uno e di obbligazione l'altro, ognuno dei quali produce gli effetti giuridici che gli sono  propri. All’effetto reale del trasferimento in favore del fiduciario si associa, dunque, l'effetto obbligatorio del pactum fiduciae, che si sostanzia anche nell’obbligo del fiduciario di retrocedere al fiduciante il diritto sul bene oggetto dell’accordo, entro il termine convenuto, o al verificarsi delle condizioni pattuite, o a semplice richiesta. In tal guisa, la dichiarazione con cui l’avente causa riconosce il carattere fiduciario dell’intestazione e si impegna al ritrasferimento è riconducibile alla promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.

La mancata retrocessione o il compimento da parte del fiduciario di atti che pregiudicano la retrocessione stessa integrano un inadempimento che, per la sua gravità, dà luogo a risoluzione del negozio.

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Cedibilità dei crediti derivanti da contratto non cedibile e requisiti di un valido riconoscimento di debito
La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Il...

La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Il riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa solo se è certo il debito a cui si riferisce; un messaggio WhatsApp, privo di data e di riferimenti a specifiche poste creditorie, non esonera il presunto creditore dal provare il diritto dedotto in giudizio.

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Sulla esclusione del socio consorziato
I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della...

I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della sua adozione [nel caso di specie, in cui motivo dell'esclusione era il mancato pagamento di un debito del socio verso il Consorzio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la compensazione giudiziale (e non legale) del debito predetto in virtù di sentenza successiva alla delibera di esclusione, dato che la compensazione giudiziale comporta l'estinzione delle reciproche obbligazioni al momento della pubblicazione della sentenza ed è quindi vicenda irrilevante ai fini della validità della delibera di esclusione: ciò che conta è che il debito nei confronti del Consorzio sussistesse al momento dell'emanazione della delibera di esclusione].

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Patto fiduciario: prova e promessa di pagamento
In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità...

In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità del provvedimento emesso in primo grado per difetto del contraddittorio, nonché per violazione del termine assegnato dal Giudice di prime cure per la notifica del provvedimento medesimo, dal momento che la proposizione del reclamo stesso, ripristina il contraddittorio, vieppiù ove siano formulate dal reclamante difese anche in punto di merito.

La dichiarazione con cui il fiduciario ammette che le quote allo stesso intestate siano in realtà di titolarità del fiduciante, di cui costituisce un mero prestanome, e con cui il primo si impegna a ritrasferire le quote così detenute a semplice richiesta del secondo– in favore di costui o di terzi da questi indicati -, risulta avere efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.civ. con la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza, pertanto, è presunta fino a prova contraria, non essendo necessaria la forma scritta ad susbstantiam per la validità del patto fiduciario. Una volta resa una dichiarazione scritta di tale tenore, il dichiarante è onerato a dare eventualmente prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto, così come dei suoi limiti e contenuto, se difformi da quanto promesso o riconosciuto.

Quando il reclamo è respinto integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Infatti, l’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 155, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni” deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari, i quali, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, sono considerati strumenti di impugnazione.

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Principi in tema di promessa di pagamento, interpretazione della domanda e assorbimento
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.
In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. L’assorbimento, avendo come effetto il venir meno di una ragione di contesa, determina la valutazione della cd. soccombenza virtuale che è statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

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Finanziamento soci a società in accomandita semplice: effetti del riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre...

Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre che sulla società anche sui soci illimitatamente responsabili all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione, determina, attraverso l’astrazione dalla causa desumibile dall’art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dei debitori l’onere di dimostrare in giudizio l’inesistenza del debito.

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Gli effetti della ricognizione del debito
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,...

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

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Finanziamento soci e lettera di patronage
Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all’esame della volontà negoziale...

Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà, occorre avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

La scrittura privata contenente l’impegno diretto e immediato del socio a erogare somme a titolo di finanziamento soci a favore della società dal medesimo partecipata costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., di cui la società può giovarsi. Detta scrittura non può essere qualificata alla stregua di una mera lettera di patronage “forte”, differenziandosi per la circostanza giusta la quale quest’ultima contiene normalmente l’assunzione di una garanzia atipica nei confronti di una banca al fine di ottenere un finanziamento, per esempio attraverso l’impegno a mantenere la propria partecipazione della società debitrice. Nemmeno può essere qualificata quale lettera di patronage l’ipotesi in cui il patrocinante assuma un’espressa obbligazione di finanziare la società della somma corrispondente a quanto la società medesima deve restituire alla banca in quel momento storico.

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Valore probatorio della cambiale sottoscritta priva di data e luogo di emissione
La cambiale sottoscritta che riporta l’importo e la data di scadenza ma è priva dell’indicazione della data e del luogo...

La cambiale sottoscritta che riporta l'importo e la data di scadenza ma è priva dell'indicazione della data e del luogo di emissione, pur non avendo efficacia di titolo esecutivo, determina un effetto di presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.

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La promessa di pagamento non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione
La promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,...

La promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.

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Versamento in conto capitale o finanziamento soci: valore del riconoscimento del debito della società e dell’iscrizione a bilancio delle somme
Presupposto della sussistenza dell’obbligo della società di restituire la somma versata dal socio è l’esistenza di un rapporto giuridico da...

Presupposto della sussistenza dell’obbligo della società di restituire la somma versata dal socio è l’esistenza di un rapporto giuridico da cui tale obbligo derivi, quale un mutuo o un altro contratto con causa di finanziamento, non potendo il debito derivare solo dal suo riconoscimento. Il riconoscimento del debito, limitandosi ad invertire l’onere della prova del rapporto fondamentale non preclude l’accertamento in giudizio dell’inesistenza del titolo generativo del credito e nell’ipotesi in cui sia “titolato”, ossia riporti l’asserita causa giustificativa del debito, è sufficiente dimostrare l’inesistenza del rapporto a cui il riconoscimento di debito fa riferimento per vincere la presunzione derivante dall’atto ricognitivo.

La dichiarazione unilaterale postuma del socio sulla natura di finanziamento della somma erogata ed il riconoscimento a nome della società di un debito inesistente sono atti negoziali inidonei ad incidere nella sfera giuridica della società.

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale non assume rilevanza determinante la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale, in quanto sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali, e non viceversa.

La prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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