La fattispecie contemplata dall'art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. e dell'obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati "contra ius" a terzi con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l'amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaura tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione, secondo statuto e legge, della società, tale per cui il dovere dell'organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento, anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova, è regolato dagli art. 1218 e 1176 cpv c.c., il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l'amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita, anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza, nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria.
L'assegnazione di un alloggio costruito da una cooperativa nell'ambito di un programma di edilizia residenziale non può essere ricondotta all'istituto della compravendita, giusta l'inesistenza del prezzo. Infatti, dalla lettura dalle norme del T.U. n. 1165 del 1938, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed il socio, deriva che l'acquisto della proprietà in favore del socio si realizza all'esito di un procedimento complesso a formazione successiva, che trova perfezionamento con il frazionamento del mutuo assunto dalla cooperativa e la stipula del contratto individuale da parte del socio assegnatario. L'assegnazione, la quale consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio attribuendogli il diritto di godimento dell'alloggio stesso, rappresenta il termine iniziale dell'obbligazione gravante sull'assegnatario di pagare le quote di ammortamento del mutuo. I rapporti fra socio e società sono, da un lato, attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno e della realizzazione degli alloggi; ove il socio assegnatario ritenga che il prezzo di assegnazione dell’alloggio sia stato artificiosamente maggiorato mediante l’imputazione di oneri spettanti ad altri soci precedentemente assegnatari deve contestare e impugnare l’atto di assegnazione, anche con riguardo alla propria posizione. L’eventuale danno derivante da una protratta e negligente o dolosa gestione della cooperativa ha natura meramente riflessa e non può essere fatto valere mediante azione di responsabilità ove l’assegnazione sia stata accettata, ancorché controvoglia per non perdere i propri diritti, senza essere stata tempestivamente impugnata per errore, violenza o dolo.
Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.
La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.
L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.
La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.
La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.
La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.
In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.
Il difensore è abilitato a proporre querela di falso secondo le peculiari modalità previste dall'art. 121 cod. proc. civ., purché la normale procura speciale contenga l'espressa indicazione dell'attività da svolgere ovvero la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte, allo scopo di garantire l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa e rendere incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere. La procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ. è utile alla proposizione della querela di falso in via incidentale quando il suo contenuto riporti l'espressa indicazione dell'attività da svolgere e dia conto in questo modo della consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso.
La proposizione della querela di falso incidentale è inammissibile nel corso del procedimento cautelare, atteso che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà. La sede naturale per proporre la querela di falso è il giudizio di merito come espressamente richiesto dall’art. 221 c.p.c che offre alla parte la proposizione in via principale ovvero incidentale nel corso dell’ordinario giudizio di merito.
L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
La riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per modello di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione della merce - in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacita del consumatore medio, cui la merce stessa è destinata - risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tema di concorrenza sleale […], al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. Per costituire un atto di concorrenza sleale, in conclusione, l’imitazione deve riguardare forme esteriori che, per la loro originalità e novità, costituiscono l’individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato. Non rilevano invece quali imitazioni servili le ipotesi in cui vengano imitate forme prive di originalità, cioè forme comuni o standardizzate, o che siano indispensabili al funzionamento del prodotto, ovvero rispondano ad esigenze di tipo tecnico.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., ricorre - secondo principio già enunciato da questa Corte - quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l'illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto od un'impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. intende impedire non propriamente l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un'impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un'esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa, secondo la fattispecie dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. auto-attribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento. La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., consiste anche nell'operare vanto a proprio favore con riguardo a caratteristiche dell'impresa, mutuate, però, da quelle di un altro imprenditore, e ciò tutte le volte in cui, secondo la ratio della disposizione, detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire meriti non posseduti, realizzando così una concorrenza sleale per appropriazione di pregi (il c.d. agganciamento), che è atto illecito di mero pericolo, ai sensi della norma predetta.
Per poter invocare la tutela di cui all’art. 2598 cc, il logo utilizzato come segno distintivo dell’attività di un’impresa è considerato valido marchio di fatto, qualora sia riscontrato:
1. il suo carattere distintivo: occorrendo cioè verificare la sussistenza di un sufficiente carattere individualizzante, idoneo ad indicare l’origine imprenditoriale dei beni o servizi offerti dalla titolare;
2. l’uso effettivo e continuo (né precario, né occasionale), indice dell’intenzione di destinare detto segno a marchio per i prodotti e servizi dalla stessa offerti;
3. la notorietà non puramente locale, dalla quale si desuma la conoscenza effettiva del segno da parte della clientela interessata, derivante dalla rilevante ed apprezzabile diffusione nel segmento di mercato di riferimento anche grazie ad iniziative pubblicitarie che abbiano contribuito a rafforzare la sua diffusione e la sua notorietà.
Va infatti sempre tenuto presente che ciò che rileva in relazione al potere invalidante e alla tutela dei marchi di fatto è l’ambito della loro notorietà qualificata nel senso anzidetto ovvero la percezione del segno come marchio da parte del pubblico: è necessario quindi che nel pubblico di riferimento il segno sia percepito in funzione distintiva di un dato bene o servizio di un determinato imprenditore. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso. A tal fine non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che il marchio abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata. La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico. Perché l'uso di fatto di un marchio d'impresa non registrato goda della tutela prevista dagli artt. 2571 c.c. e 9 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nei limiti della sua concreta diffusione, è necessario che il marchio stesso abbia carattere distintivo e possieda i requisiti di novità ed originalità propri di quello registrato, e la relativa indagine, traducendosi in un apprezzamento di fatto, è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al sindacato in sede di legittimità se fondata su motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua. Il fatto costitutivo della protezione del segno non registrato va individuato nella notorietà qualificata del segno conseguente al suo uso. Occorre quindi accertare – per poter ritenere noto il marchio di fatto- che il predetto sia percepito come segno distintivo da parte del consumatore finale e varia perciò a seconda della natura e/o dei servizi contrassegnati.
In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 12 comma I lett. A) c.p.i. il marchio posteriore è privo di novità solo ove sussiste un attuale rischio di confusione con il marchio non registrato anteriore: è infatti evidente che questo rischio può determinarsi solo ove il marchio anteriore sia appunto conosciuto dal pubblico. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario nè sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà nel senso appena sopra precisato. Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva compito del Giudice nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare, e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.
I requisiti di validità dei segni distintivi (che non sono espressamente previsti dalla legge ma si deducono dai limiti dalla stessa imposti in tema di concorrenza sleale) sia essi tipici (insegna ditta e denominazione sociale) che atipici (come marchi di fatto, ditte irregolari, sigle, slogan pubblicitari, nomi di dominio, etichette) sono: - la capacità distintiva ovvero l’idoneità del segno a distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli degli altri; - la novità. L’imprenditore infatti deve adottare come segno distintivo una formula nuova che non sia già utilizzata nel mercato da altro imprenditore né che sia simile. Si rammenta infatti che l’intento del legislatore è sempre quello di evitare il fenomeno della concorrenza sleale ed in particolare, con riferimento ai segni distintivi, le fattispecie confusorie di cui al n.1 dell’articolo 2598 c.c. Tale requisito è richiesto sia per i segni registrati che non registrati. Come è noto i nomi di dominio sono i segni distintivi che identificano un sito internet e che sono costituiti da tre parti. Quella iniziale comune a tutti (http://www.), una centrale che assolve alla funzione di segno distintivo, e la finale corrispondente all’estensione come .com, .net, .it ecc. Con riferimento dunque alla parte centrale che, nella maggior parte dei casi descrive l’attività, il nome di dominio è soggetto alla disciplina contro la concorrenza sleale confusoria quando vi siano i requisiti di validità; - uso e notorietà: Fondamentale affinché il segno possa assolvere la sua funzione ed essere strumento di raccolta di clientela da parte dell’imprenditore è che sia noto ad un pubblico. E per essere noto deve essere utilizzato nel mercato. Da qui discende il terzo requisito di validità dei segni distintivi che è l’uso. L’unica eccezione è rappresentata dal marchio che è soggetto a registrazione. Infine, il mero uso non è sufficiente a rendere il segno conosciuto. È necessaria anche una certa notorietà ovvero un utilizzo continuativo che consenta ad un pubblico di associare determinati prodotti e servizi ad un’impresa.
Nel caso di parole straniere [...] utilizzate come marchio denominativo [...] al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.
Anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere. In particolare, con riferimento ai marchi costituiti da parole in lingua straniera, [...] non è vietata la registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale esso sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.
Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa. Ai fini di tale valutazione si deve avere riguardo al consumatore medio destinatario dei prodotti contraddistinti con quel marchio, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. La ratio delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 25 c.p.i. è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto. Orbene i suddetti principi vanno applicati sia con riferimento al marchio di fatto sia e più in generale con riferimento agli altri seni distintivi della impresa (ivi compreso il dominio internet).
In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo. Il terzo autore dell’illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l’imprenditore avvantaggiato dall’atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale. Secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all’art. 2600 c.c.
La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante.
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.
Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.
Il discrimen tra storno illegittimo di dipendenti, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie, di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e diritto del lavoratore a perseguire un'occupazione lavorativa più soddisfacente ex art. 35 Cost.), dall'altro, consiste nel travalicamento dei confini della lealtà concorrenziale, laddove questa sia evincibile da indici oggettivi ed esteriorizzati; sicché ben si potrà fare concorrenza, eventualmente anche mediante l'assunzione di ex dipendenti del competitor, esclusa la presenza di patti di non concorrenza, purché essa non si risolva in una condotta emulativa, orientata a collocare fuori mercato l'imprenditore concorrente e ad accaparrarsene indebitamente risorse, spesso costose e conseguite col tempo, attraverso il c.d. “cherry picking” dei dipendenti nevralgici per l'altrui organizzazione imprenditoriale.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie dello storno illecito di dipendenti ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., devono ricorrere elementi oggettivi, costituiti da una rilevante intensità lesiva della condotta posta in essere dallo stornante, indicativi dell'animus nocendi, del quale è certamente necessaria una esteriorizzazione; tale requisito soggettivo viene oggettivizzato mediante l'individuazione di specifici indici, e segnatamente la quantità e la qualità del personale stornato e la posizione rivestita all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà di sostituzione e i metodi impiegati per convincere il dipendente a passare all'impresa concorrente. Nessuno di tali indici assume valenza dirimente, poiché essi debbono essere considerati nella loro globalità e valutati alla stregua delle peculiarità del caso di specie.
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare l’inadempimento dell’organo amministrativo nella gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione dei beni nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che, in mancanza di una plausibile giustificazione circa la sorte dei beni acquistati dalla società e non rinvenuti dal curatore, può ritenersi provata la distrazione dei beni medesimi o del prezzo ricavato dalla loro alienazione.
Una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite, del denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'amministratore - resosi responsabile di truffa in danno a terzi - abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia poi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale.
L’azione ex art. 146 l.f. - proponibile, tra l’altro, nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita - presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l’apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell’una che dell’altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Più in particolare, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
Ai sensi dell’art. 2476, co. 1, c.c., l’amministratore di società a responsabilità limitata risponde verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. Ne consegue che la responsabilità dell’amministratore sussiste solo in presenza: (i) della violazione dei suddetti obblighi; (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno. A tale riguardo, quantunque il legislatore abbia omesso di disciplinare alcuni aspetti fondamentali relativi ai presupposti della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, quali il grado di diligenza richiesta secondo la natura dell’affare e le loro specifiche competenze e l’obbligo di agire in modo informato, sia la stessa natura dell’incarico a richiedere che per l’amministratore (secondo lo schema delle obbligazioni di mezzi) venga adottato lo stesso approccio valutativo.
L’azione di responsabilità dei creditori si propone di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione; essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c. Tra gli obblighi esistenti in capo all’amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori. Affinché vi possa essere risarcimento per il comportamento illegittimo dell’amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l’illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.
In punto di quantificazione del danno, nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.
L’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. La mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Il c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali, previsto all’art. 2486 c.c., è utilizzato soprattutto nelle ipotesi di prosecuzione dell’attività di impresa pur in presenza di una causa di scioglimento, ed il raffronto viene fatto, in questi casi, tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della causa di scioglimento, ed il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione, ovvero della sentenza dichiarativa di fallimento (se non preceduta dalla fase di liquidazione). Si tratta di un criterio che consente di apprezzare, in via sintetica ma plausibile, l’effettiva diminuzione patrimoniale della società, anche se esso sconta alcuni automatismi presuntivi che sono propri dell’altro criterio differenziale (differenza tra attivo e passivo fallimentare), in quanto non tutte le perdite riscontrate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento possono essere riferite alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 2486, co. 1, c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e, in base al secondo comma, gli stessi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o omissioni in violazione del precedente comma. Ne deriva che le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all’attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.
La parte che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. La curatela deve fornire la prova soltanto della novità dell’operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all’accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell’azienda, non comportanti un nuovo rischio d’impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. In altri termini, spetta agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
Le “nuove operazioni” vietate agli amministratori dall’art. 2486 c.c. sono quelle non finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale - non necessarie, dunque, per portare a compimento attività già intraprese prima del verificarsi della causa di scioglimento - e determinanti la nascita di rapporti giuridici che vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l’ente, e sono preordinati al conseguimento di nuovi utili d’impresa. L’art. 2486 c.c. esprime infatti la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, come in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti d’impresa suscettibili di porre a rischio il diritto dei creditori e degli stessi soci.
La violazione da parte degli amministratori del divieto di compiere “nuove operazioni” costituisce, nei confronti dei terzi, una fattispecie tipica di obbligazione ex lege che, pur avendo natura extracontrattuale, non può essere ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 cod. civ. in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di tali operazioni non in proprio ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di “fatto illecito” nel senso voluto dal citato art. 2043 c.c., né di risarcimento del danno; conseguentemente, ai fini probatori, nessun rilievo assume l’accertamento del danno né, sotto il profilo soggettivo, quello del dolo o della colpa, essendo sufficiente la consapevolezza da parte degli amministratori dell’evento comportante lo scioglimento della società. Nella valutazione di tale prova, inoltre, occorre considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all’ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservare l’integrità del relativo patrimonio. La finalità cui è destinata l’impresa in stato di scioglimento non è infatti più quella di creare nuova ricchezza, né di mettere a rischio quella esistente, ma di conservare la ricchezza già creata alla cui liquidazione si deve procedere, nell’interesse prima dei creditori e poi dei soci. Dunque, la citata disposizione esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall’altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione. Non sono, dunque, imputabili agli organi sociali, sotto il profilo dell’omessa presa d’atto della causa di scioglimento, né la prosecuzione di operazioni già in corso al momento della perdita del capitale, né la maturazione di ulteriori oneri finanziari, posto che entrambe si sarebbero verificate anche nell’ipotesi di pronta liquidazione della società.
Non vi è dubbio che il compimento da parte dell’amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell’inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore.
Con riferimento al danno e al nesso di causalità, va osservato che, in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non può liquidarsi il danno, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.
I criteri di quantificazione del danno derivante da gestione non conservativa della società sono applicabili, ai sensi dell’art. 2486 c.c., “salva la prova di un diverso ammontare”. Infatti, tanto il criterio c.d. “incrementale” quanto quello c.d. “differenziale” sono, in sostanza, equitativi, poiché non basati sulla prova oggettiva del pregiudizio provocato dalla prosecuzione dell’attività (come sarebbe se, consentendolo le scritture contabili, si procedesse secondo il criterio c.d. “analitico”, fondato sull’esame di ciascuna singola operazione compiuta nel periodo), bensì desunti da dati che non ne sono certa e diretta espressione, con il rischio che nel computo del danno risarcibile finiscano voci di debito non provocate dalla condotta illecita dell’organo di gestione, ma da atti di gestione anteriori. Il risarcimento dev’essere il più possibile aderente al danno provocato: solo se tale aderenza non può essere ottenuta è applicabile un criterio che, anziché far premio agli amministratori per la loro negligenza contabile, semmai la penalizza; ma ogni qual volta i criteri equitativi indicati dalla legge possono essere corretti nei loro effetti distorsivi, attraverso l’utilizzo di dati certi, non vi è motivo di non farvi ricorso, poiché essi valgono, appunto, a fornire “la prova di un diverso ammontare”, maggiormente vicino alla realtà.
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma ciò non esime l’attore dal dimostrare l’esistenza di un danno alla società e/o ai creditori sociale causalmente riconducibile a tale violazione nel senso appena sopra precisato. In altri termini, l’erronea redazione di scritture contabili non costituisce, di per sé, una causa di danno, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale; di conseguenza, salva l’ipotesi che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale, la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l’irregolarità contabile, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi e dimostri che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società, tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione.
Nell’ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione regressiva della società, da deliberarsi con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo. Posto che le condizioni di cui all’art. 2482-bis c.c. possono verificarsi, e normalmente si verificano, non già al termine dell’esercizio, bensì nel corso di esso, gli amministratori sono ritenuti obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche nei periodi infra-esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti; tale diligenza impone loro, proprio allorquando il patrimonio netto stia per raggiungere i minimi di legge, o addirittura subisca oscillazioni tali da condurlo a un valore negativo, di effettuare controlli più frequenti ed accurati. La conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di una presunzione connaturata alla posizione rivestita dagli amministratori nell’organizzazione societaria. In conseguenza del verificarsi di tale causa legale di scioglimento sorge a carico degli amministratori di società di capitali l’obbligo, imposto dall’art. 2485, co. 1, c.c., di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento ex lege della società e di rendere questa opponibile ai terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa stessa ex art. 2484, co. 3, c.c.; in caso di ritardo o di omissione, sorge una personale responsabilità risarcitoria per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. In definitiva, in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite, al fine di ritenere sussistente la condotta di mala gestio in capo agli amministratori, è necessario che: (i) il capitale sociale sia sceso sotto il minimo di legge; (ii) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze; (iii) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l’assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l’assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell’attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società; (iv) gli amministratori, pur conoscendo la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società; (v) l’attività proseguita in un’ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.
Il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito; esso è infatti diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova. Conseguentemente, la strumentalità del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del fumus boni iuris, è riferita all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono proporre nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito. In altri termini, la domanda va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalità alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione. In altri termini, il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 c.p.c., in virtù del quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito e non è, per tale sua natura, neppure suscettibile di ricorso per Cassazione. Il giudizio di merito – che non costituisce riassunzione del procedimento di ATP - deve essere introdotto attraverso una chiara e puntuale allegazione dell’azione esercitata, tenendo ovviamente conto anche delle risultanze dell’ATP, da far valere, appunto, come prova e rispetto alla quale il Giudice deve compiere la valutazione di ammissibilità ex art. 698 c.p.c.; conseguentemente, il curatore ha l’onere di dimostrare: (i) l'esistenza della dedotta causa di scioglimento della società; (ii) l’omesso compimento da parte dell’amministratore convenuto degli obblighi di cui all’art. 2485 c.c.; (iii) il compimento di operazioni nuove (nel senso appena sopra precisato) dopo il verificarsi della causa di scioglimento ovvero il compimento di atti negoziali in epoca successiva da parte della convenuta; e (iv) il danno e il nesso di causalità.
In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non si può, infatti, imputare all’amministratore, a titolo di responsabilità, le scelte economiche, considerate inopportune, tutte le volte che queste attengono ad una loro valutazione discrezionale, pena l’ingerenza del giudice nelle scelte di gestione dell’amministratore, con un giudizio formulato ex post e basato su presunzioni svolte sulla base del semplice infelice esito di una scelta amministrativa e gestionale compiuta. All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica. Tuttavia, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
La condotta dell’amministratore consistente nell’aver effettuato pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori non è idonea a fondare la responsabilità e la conseguente liquidazione del danno di cui all’art. 2486, co. 3, c.c.; la quantificazione del danno secondo il criterio dei netti patrimoniali è invocabile soltanto qualora, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori realizzino attività diverse da quelle volte alla mera conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e fra essi non vi rientra l’asserito pagamento preferenziale.
Nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.
In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti della veridicità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione, la scriminante non opera qualora difetti il requisito della continenza espositiva, che non risulta rispettato quando le modalità comunicative si concretizzano attraverso una correlazione, non necessaria, tra i fatti, veri, e le DOP e i marchi di un Consorzio, al solo fine di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti diffusi e della campagna condotta, con conseguente responsabilità per illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto il profilo del diritto di critica, che parimenti non è invocabile quale scriminante se si manifesta attraverso modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza, la diversa valutazione resa in sede penale, specie se pronunciata in fase di archiviazione e sulla base di un autonomo compendio istruttorio, non ha efficacia dirimente nel giudizio civile, regolato da criteri propri.
Gli artt. 20 e 30 c.p.i. sono volti alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi e quindi sono inapplicabili alla fattispecie di video o testi di inchieste giornalistiche.
Il pregiudizio non patrimoniale derivante dallo svilimento dell’immagine della DOP, dei marchi nonché dell’onore e della reputazione del Consorzio, è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., a fronte di un illecito connotato da particolare gravità, reiterazione, ampia diffusione anche internazionale e specifiche modalità di realizzazione attraverso il web, con liquidazione in via equitativa in mancanza di allegazioni utili alla quantificazione.
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, potendo al più il socio farlo valere in sostituzione di quest’ultima (ex art. 81 c.p.c.).
A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva da tale loro qualità (dunque, dall’aver agito in nome e per conto della società) e dal mero inadempimento della società alle proprie obbligazioni, ma richiede da parte degli amministratori il compimento di una condotta illecita in sé idonea a produrre nella sfera del terzo il danno diretto, secondo i presupposti degli artt. 2395 e 2476, settimo comma, c.c. che non a caso integrano fattispecie di responsabilità extracontrattuale (nel caso di specie, è stato escluso il concorso tra tale responsabilità contrattuale della società mandataria e quella, extracontrattuale, dei suoi amministratori - ex art. 2476, comma 7, c.c. o ex art. 2043 c.c. - in quanto il comportamento ascritto agli amministratori non rivestiva la natura di autonomo atto illecito ex art. 2043 c.c., ponendosi all’interno della stessa esecuzione dell’incarico affidato e in lesione degli interessi dei mandanti coincidenti con l’aspettativa al corretto adempimento del contratto).
Il rapporto tra i proprietari delle unità immobiliari di un complesso turistico-alberghiero e la società incaricata della gestione unitaria del complesso integra un mandato con rappresentanza, cui si applicano gli artt. 1710 e 1711 c.c., nonché, in via residuale, le norme sul mandato richiamate dall’art. 1129 c.c.
Il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, ove effettuato in periodo di insolvenza in danno di altri creditori. I finanziamenti rappresentano crediti esigibili chirografari in capo ai soci. L'elemento soggettivo consiste nel dolo eventuale, ossia nella volontà di recare vantaggio al creditore soddisfatto con accettazione della eventualità di danno altrui; non rilevano motivi di interesse societario a giustificazione della precedenza, essendo il socio sprovvisto dell'interesse ad istanza di fallimento, diversamente dalla restante massa creditoria.
Il creditore favorito risponde di concorso nel reato qualora consapevole dello stato di insolvenza del debitore e del proprio vantaggio, con pregiudizio della massa. L'art. 1186 c.c. legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza del termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente; tuttavia tale disposizione non è applicabile quando il pagamento in stato d'insolvenza assuma rilievo delittuoso ai sensi delle norme sulla bancarotta preferenziale.
Nel reato di bancarotta preferenziale, il danno risarcibile va ravvisato non nell'intero importo pagato al creditore favorito, bensì nella quota attribuibile nella liquidazione al creditore potiore e non recuperabile sull'attivo. Il periculum in mora nel sequestro conservativo ricorre sia in presenza di elementi oggettivi (capacità patrimoniale inadeguata rispetto al credito), sia soggettivi (comportamenti del debitore idonei a presumersi atti dispositivi di depauperamento patrimoniale).