Ai sensi dell’art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina...
Ai sensi dell’art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale.
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