In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che (altro…)
L'amministratore non risponde dei danni subiti dalla società per aver autorizzato forniture extra-fido a favore di clienti rivelatisi insolventi, se la condotta dell'amministratore è stata il frutto di valutazione ex ante di per sé usuale nell'ambito della società, (altro…)
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.
In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Nella qualificazione delle erogazioni di denaro effettuate dal socio alla società negli alternativi termini di mutuo ovvero di apporto di patrimonio, è determinante ricostruire la volontà negoziale delle parti e non tanto dal nomen iuris che emerge dalle scritture contabili, quanto piuttosto dal modo con cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso era diretto e dagli interessi sottesi. (altro…)
Nonostante la mancanza di una disposizione espressa, non può negarsi la legittimazione attiva della società a responsabilità limitata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti del proprio amministratore. L'onere probatorio degli addebiti contestati dalla società all'amministratore (altro…)
In presenza della prova del pagamento del prezzo convenuto nell'atto di compravendita, la cessione non può ritenersi simulata né invalida, trattandosi tutt'al più di atto in frode ai creditori dell'alienante (altro…)
Non risponde ai sensi dell' art. 2476 cod. civ. il socio che ha fatto confluire sul conto corrente della società i corrispettivi derivanti da una sua personale attività d'impresa, estranea all'oggetto sociale, corrispettivi che poi egli provvedeva a prelevare e destinare a sé stesso. Si deve, infatti, escludere (altro…)
Il consulente tecnico di ufficio può essere autorizzato, senza preventivo consenso delle parti, ad acquisire ed esaminare gli atti costituenti presupposto dei titoli contrattuali azionati in causa e di altri documenti depositati a cui le parti si sono continuamente riferite, sia esplicitamente che implicitamente, nelle loro deduzioni, in quanto (altro…)
La funzione della disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 2476 c.c. è ravvisabile nella necessità di permettere al socio che non partecipa all’amministrazione un controllo sulla società e di consentirgli un utilizzo consapevole dei suoi diritti, pertanto il riferimento normativo ivi previsto ai ‘documenti relativi all’amministrazione’ si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali. (altro…)
L'istanza istruttoria con cui si chiede l'esibizione ex art. 210 cpc di documenti che si presumono in possesso del correntista in tanto è ammissibile, in quanto il richiedente dimostri (altro…)
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore in caso di fallimento o dal commissario straordinario in caso di amministrazione straordinaria pur avendo carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., (altro…)
In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera stessa, la contestazione di parte che si fondi unicamente sulla constatazione della diversità della situazione patrimoniale portata in votazione rispetto ad una bozza precedentemente elaborata e rilasciata in visione (altro…)