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Domicilio digitale e iscrizioni d’ufficio presso il Registro delle Imprese
L’art.16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge n. 2/2009 ha previsto l’obbligo in capo...

L’art.16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge n. 2/2009 ha previsto l’obbligo in capo a tutte le imprese costituite in forma societaria, di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. L’art. 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 ha introdotto anche per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale l’obbligo di depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel periodo successivo si è verificato che la medesima casella pec è stata assegnata a soggetti diversi, e ciò è avvenuto in seguito al mancato rinnovo - dopo la prima scadenza - del contratto con le società di gestione degli indirizzi pec (cd. certification authority) da parte del titolare originario. A tale inconveniente è stato posto rimedio dall’Agenzia per l’Italia digitale con la nota n. 9089 del 18 dicembre 2013 indirizzata ai gestori di pec, con la quale è stato per la prima vola introdotto il divieto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 luglio 2015 ha adottato una direttiva con la quale è stato previsto che l’indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa/società. Con tale direttiva il Ministero ha dato indicazione a tutti gli uffici del registro delle imprese di invitare tutte le imprese, diverse da quella che aveva iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni. Il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in ottemperanza a tale direttiva, ha individuato n. 579 imprese e società intestatarie di domicili digitali che risultavano da ultimo assegnati anche ad altre imprese o società. La comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese della notizia che l’indirizzo di posta elettronica certificata già iscritto non era più riferibile all’impresa, è stato mediante pubblicazione sull’albo camerale online della Camera di Commercio di Milano - ai sensi dall’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 dal 2 novembre 2017 al 1° dicembre 2017.
Quindi è stato adottato il provvedimento [reclamato nel caso di specie], ovvero il decreto in data 15 dicembre 2017- RG n. 16220/2017, con il quale il Giudice del Registro delle Imprese:
- ha disposto l’iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c. c. dell’informazione che, con riferimento a 574 imprese indicate nell’elenco allegato al provvedimento stesso l’indirizzo di posta elettronica certificata già iscritto a loro nome nel registro non fosse ad esse più riferibile;
- ha altresì ordinato che la comunicazione del provvedimento di iscrizione avvenisse nelle forme ex art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sull’albo online della Camera di Commercio per 7 giorni consecutivi, alla cui scadenza avrebbe iniziato a decorrere il termine di 15 giorni per il reclamo ex art. 2192 cod. civ.. L'iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese del suddetto provvedimento (circa la non riferibilità dell’indirizzo PEC già iscritto), ovvero la pubblicazione all’albo camerale online, ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. 241/1990, è modalità idonea a garantire la conoscibilità del provvedimento, anche nei confronti dell’impresa destinataria. La successiva iscrizione nel registro di un nuovo indirizzo PEC assegnato d’ufficio rende opponibile alla società, ex art. 2190 c.c., il contenuto del provvedimento presupposto [nel caso di specie il Tribunale ha quindi dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto ex art. 2192 c.c. oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla data in cui l’impresa era in grado, secondo l’ordinaria diligenza, di avere contezza del provvedimento stesso].

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Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla...

Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.

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Carenza di legittimazione dell’amministratore dimissionario a comunicare atti al Registro delle Imprese
Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto...

Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto della società, incluse quindi le proprie dimissioni; pertanto, l’amministratore dimissionario può fare istanza in via amministrativa al Conservatore del Registro delle Imprese, che è tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 2190 c.c. se rileva che un’iscrizione obbligatoria non sia stata effettuata.

L’opposizione di cui all’art. 2257 c.c. costituisce esercizio del potere gestorio che l’amministratore può esercitare con l’ampiezza della discrezionalità che gli compete, in tutti i campi in cui le scelte amministrative debbono esplicarsi: conseguentemente, non è dato, in sede giudiziale, sindacarne l’esercizio e lo stesso può ben estendersi alla decisione di partecipare o meno ad un’assemblea della società partecipata.

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Ambito applicativo dell’art. 2382 c.c. e limiti del controllo qualificatorio affidato al giudice del registro
È riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede...

È riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni. In questa prospettiva, deve ritenersi che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implichi una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere.

Deve ritenersi che esuli dai poteri del conservatore (e, quindi, del giudice del registro) il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale.

Rientra nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio la verifica della legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, deve ammettersi un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiedere l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge.

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Amministratore persona giuridica e cambiamento della persona fisica designata
Ferma restando la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi...

Ferma restando la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società, ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche (in solido con la persona giuridica amministratore). Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore. Si ritiene, quindi, che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore.

 

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Iscrizione d’ufficio della cancellazione della sede secondaria di società estera non operativa
Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana...

Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l'iscrizione del registro delle imprese.

All'assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere - per un evidente principio di simmetria nel sistema - la cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente. (altro…)

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Giudice del registro. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data...

Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 - secondo la quale l’ufficio del registro (altro…)

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Iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento della sede legale
In tema di iscrizioni del registro delle imprese, il sitema normativo non consente l’iscrizione di ufficio di una asserita sede...
In tema di iscrizioni del registro delle imprese, il sitema normativo non consente l'iscrizione di ufficio di una asserita sede effettiva in luogo di quella indicata quale sede legale della società (nella specie, il Giudice del registro ha respinto la domanda del conservatore volta a ottenere un provvedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c., del trasferimento della sede legale di una società non già sulla base una apposita delibera societaria, ma di un mero fatto ricostruito sulla base di presunzioni concernenti il luogo ove la società svolge la propria attività).

 

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Richiesta di iscrizione d’ufficio di recesso per giusta causa. Presupposti.
La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del recesso di un socio per giusta causa ex art. 2285...

La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del recesso di un socio per giusta causa ex art. 2285 c.c. non può fondarsi su una generica contestazione della violazione, a carico degli altri soci, dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, ma deve essere giustificata dalla descrizione di fatti o comportamenti specifici, di natura commissiva ovvero omissiva, imputabile agli altri soci e la cui esistenza non sia in alcun modo contestata da questi (altro…)

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RICHIESTA D’ISCRIZIONE D’UFFICIO DEI TRASFERIMENTI di partecipazioni IN ESECUZIONE di SCISSIONE
La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione...

La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.

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Trasferimento della sede sociale all’estero
La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro...

La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro Stato è legittima (e quindi efficace) secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette, la continuità di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede. (altro…)

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