Rientra nella nozione di giusta causa che legittima la revoca degli amministratori di società di persone ogni situazione che venga a pregiudicare la gestione sociale.
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell'art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto. (altro…)
Poiché il rimedio di cui all'art. 2259 c.c. rappresenta «un’estrema ratio» all'interno della disciplina delle società di persone, soltanto un «pericolo realmente imminente ed irreparabile» può giustificare la revoca immediata, in via cautelare, della facoltà di amministrare la società (altro…)
Nel silenzio della legge, non pare riscontrabile un generale divieto di formulare domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare. L’inammissibilità dell’esercizio dell’azione cautelare in reconventionem può però esser ravvisata in concreto ove il giudice (altro…)
Vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali di responsabilità e revoca dalla qualità di amministratore proposte nei confronti del socio accomandatario in via condizionata all’accoglimento dell’opposizione (altro…)
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)
Nel giudizio di reclamo avverso ordinanza cautelare, all’annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica del ricorso segue una decisione nel merito sulla domanda cautelare, con conseguente onere della parte reclamante di dedurre (altro…)
Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale (altro…)
Poiché l’art. 2319 c.c. prescrive che “per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato dall’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti (altro…)
La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. (altro…)
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d'aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, (altro…)