Vanno indiscutibilmente riconosciuti l'autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all'integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l'interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all'art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell'assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.
Il diritto all'emolumento riconosciuto dall'assemblea all'amministratore è un diritto individuale che non è ritrattabile in corso d’opera da parte dell’assemblea ma che può venir meno o esser modificato solo con il consenso dell’amministratore a cui è destinato.
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l'evoluzione del rapporto è affidata all'iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. (altro…)
La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all'art. 2260 c.c., non integra un'ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall'art. 2476 co. 3° c.p.c.).
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché (altro…)
La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l'azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità - diversa dalla mera locupletazione - per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri). (altro…)
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva.
In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto del 2476 III co. c.c. che, con specifico riferimento (altro…)
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l'ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio nei confronti della società, anche ove legittimata passiva in via esclusiva, può ritenersi regolarmente instaurato nel caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i suoi soci: sempre che sia inequivocabile che l'attore abbia inteso così agire nei confronti della società. Tale principio si applica anche là dove la società sarebbe la beneficiaria degli effetti dell'azione di responsabilità che un socio ha creduto di poter esercitare in sua vece.
Nelle società personali non è ammessa l'azione sociale di responsabilità individuale del socio, atteso che l'art. 2260 cpv. c.c. attribuisce l'azione di responsabilità contro l'amministratore alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. Nè può trovare applicazione analogica le norma di cui all'art. 2467, co. 3 c.c. dettata per le società a responsabilità limitata, la quale costituisce disposizione speciale.
Il Tribunale può essere investito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause previste dalla legge al fine di ottenere una decisione suscettibile di costituire giudicato. Viceversa, è privo dell'efficacia di giudicato il provvedimento di nomina dei liquidatori emesso dal presidente del Tribunale ex art. 2275 co. 1° c.c. e, pertanto, gli effetti di questo potranno sempre essere rimossi mediante un un giudizio ordinario volto all'accertamento della insussistenza della causa di scioglimento. Resta, invece, estraneo alla giurisdizione del Tribunale la nomina del liquidatore.
Qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare e i soci non si accordino per la sua sostituzione, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323 co. 2° c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale (art. 2272, n. 2), tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
L'amministratore di società semplice è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 2261 c.c. La domanda di rendiconto può essere presentata giudizialmente, ma non include, a meno che sia esplicitamente formulata, la domanda di responsabilità e quella di riconoscimento di attribuzioni patrimoniali. (altro…)
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)