Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l'impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da (altro…)
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente (altro…)
Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, (altro…)
L'art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l'esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.
Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante l’esclusione del socio inadempiente da parte degli altri ovvero attraverso il recesso per giusta causa del socio adempiente, non può configurare causa di scioglimento della società laddove, in fatto, l’attività economica sociale può proseguire regolarmente.