Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c. e ss., pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2275 c.c. (altro…)
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente (altro…)
In sede di giudizio in merito all'esistenza di una causa di scioglimento di una società di persone, va respinta l'eccezione preliminare di compromesso in arbitri per l'indisponibilità della materia, dovendo reputarsi indisponibili le sole controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità (altro…)
Il decreto adottato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 2275, 2485 co. 2° e 2487 co. 2° c.c. integra un mero provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, (altro…)
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d'aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, (altro…)
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, (altro…)
L'art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l'esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.
Al creditore di società in accomandita semplice è preclusa ogni iniziativa in tema di nomina dei liquidatori.