La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa di cui all’art. 3 del D. lgs. n. 168 del 2003. Invero, tale disposizione individua la competenza per materia non già con riguardo a qualsivoglia rapporto societario, bensì esclusivamente riguardo rapporti societari che involgano società di capitali (art. 3, co. II, D. lgs. n. 168/2003). Conseguentemente, deve escludersi che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa comprenda anche le domande aventi ad oggetto l’accertamento di una società di fatto: quest’ultima configura, infatti, una società di persone e, segnatamente, una società in nome collettivo irregolare, in quanto non soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.
Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.
Per quanto concerne la natura dell'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.
Per le società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo e delle modifiche dei patti sociali ha natura normativa e non costitutiva; conseguentemente, è ben possibile per un soggetto - che formalmente non sia tra i sottoscrittori e/o gli aderenti successivi al contratto sociale - essere riconosciuto come socio (occulto) e richiedere l'esercizio dei propri diritti sociali (tra i quali il diritto alla corresponsione dell’utile): il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.
Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento della sua qualità di socio occulto di società di persone l’onere di dimostrare la propria natura di socio e l’accordo intervenuto con gli altri soci (anche con riguardo poi alla ripartizione degli utili e delle percentuali); onere che può essere espletato anche mediante elementi indiziari o presuntivi, non essendo necessaria l’esistenza di una scrittura privata inter partes ai fini della configurabilità della partecipazione occulta al rapporto sociale. In effetti, nel caso di specie la domanda avanzata dal socio (dichiaratosi) occulto era stata respinta non solo perché la scrittura invocata a fondamento della esistenza dell’accordo sociale si era rivelata non veritiera ma anche perché l’attore non aveva introdotto altri elementi di prova utili e l’interrogatorio formale dei convenuti non aveva prodotto una confessione sul punto.
L'esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo “schermo” di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all'investimento iniziale, al rischio d’impresa e agli utili.
Nei contratti a prestazioni corrispettive qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento (altro…)
Il tenore letterale dell'art. 2331 c.c. prevede l'insorgenza della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito in nome della società prima della sua costituzione. Ciò indica che il presupposto della responsabilità in questione (altro…)