L'attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all'attore - socio della stessa - le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto (altro…)