L’art. 2331 c.c. dispone che per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, fermo restando che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato l’operazione, è responsabile anche la società stessa ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. La norma in questione mira a tutelare l’affidamento dei terzi i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica, non possono che aver negoziato basandosi sulla solvibilità di coloro che hanno agito per conto della costituenda società.
Non è configurabile la simulazione dell’atto costitutivo di società di capitali. La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Parimenti, non è configurabile la simulazione in materia di nomine gestorie, dato il rapporto organico che tali nomine istituiscono tra la società e l’amministratore, nonché considerato il relativo sistema pubblicitario.
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell'iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.
La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.
Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..
L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.
Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il caso di inutile decorso del termine fissato; sicché la parte che prende l’iniziativa della diffida, oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni per l’adempimento dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura del contratto.
Diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale ma soggetto a ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico; la chance rappresenta, cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato, sotto il profilo eziologico. Alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli); sicché la sua liquidazione potrebbe assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. [Nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se al di là del “piano industriale” si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il valore di avviamento]
Il tenore letterale dell'art. 2331 c.c. prevede l'insorgenza della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito in nome della società prima della sua costituzione. Ciò indica che il presupposto della responsabilità in questione (altro…)
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all'iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all'acquisto della personalità giuridica in capo all'ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell'iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore).
Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all'iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
Ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 2191 c.c. non può essere invocata l'inesistenza dell'atto iscritto, posto che tale categoria, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nell'elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c..