Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis c.c.), possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario.
Nell’ambito delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili e con particolare riferimento alle impugnazioni di delibere assembleari, l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili.
La validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l’oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile determinandosi esclusivamente l’effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all’error in iudicando.
Le società a partecipazione pubblica hanno autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, sicché esse non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico restando soggette all’applicazione della clausola compromissoria.
La responsabilità dell’organo amministrativo che abbia mancato di richiamare i decimi non versati si estende anche ai sindaci, i quali sono corresponsabili del danno subito dalla società (da quantificarsi in misura corrispondente al valore nominale dei decimi non versati), laddove gli stessi, in violazione dell’art. 2407 c.c., si siano limitati a sistematici richiami formali senza adottare alcuna fattiva iniziativa per indurre gli amministratori ad adottare i rimedi prescritti dall’art. 2344 c.c.
L'art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l'obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.
Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è materia rientrante nell'esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
La clausola statutaria che preveda la sospensione del diritto di voto per il socio in mora dei "versamenti legittimamente richiesti dall'organo amministrativo" è da interpretarsi in senso tecnico-contabile sicché non sarà applicabile la sospensione al socio inadempiente alla richiesta di un amministratore di erogare in favore della società un finanziamento fruttifero, trattandosi quest'ultimo di un apporto a titolo di capitale di debito e non di rischio.
Anche successivamente alla iscrizione al libro dei soci della s.r.l., in caso di liberazione delle azioni mediante compensazione di un credito che perda i requisiti di liquidità e certezza, deve ritenersi che gli effetti della liberazione siffatta vengano meno e che, conseguentemente, l’originario obbligo di versamento debba essere altrimenti onorato. (altro…)
Il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo. Il conferimento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso ed il versamento deve essere inteso come obbligo del sottoscrittore e non come fatto attinente alla fase formativa del negozio.
Costituisce un vizio procedimentale, che giustifica l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, la mancata comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale e la conseguente mancanza della relazione (altro…)
La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all'aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell'ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, (altro…)