In materia di s.p.a., la clausola statutaria di prelazione deve essere interpretata restrittivamente, rimanendo precluso il ricorso ad interpretazioni estensive ed analogiche.
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. "fiducia romanistica" o "fiducia cum amico"). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria (altro…)
L'operazione di annullamento dei certificati azionari di una s.p.a. oggetto di trasformazione, strettamente connessa alla delibera di trasformazione, non può essere oggetto di sospensione in via cautelare quando la declaratoria di invalidità dell'atto di trasformazione è preclusa ai sensi dell'art. 2500 bis c.c. in seguito alla sua iscrizione nel registro delle imprese. (altro…)
Il trasferimento delle azioni compiuto in violazione della clausola di prelazione statutaria deve ritenersi inefficace nei confronti della società, che può dunque con il proprio organo amministrativo legittimamente rifiutare l'iscrizione del socio acquirente nel libro soci.