L’art. 2358, comma 7, c.c. - applicabile anche alle società cooperative - che prevede che la società non possa accettare azioni proprie in garanzia (c.d. divieto di assistenza finanziaria) deve ritenersi imperativa, in quanto posta a tutela dell’effettività del capitale sociale, con la conseguenza che la sua violazione determina la nullità dell’atto di concessione delle azioni in garanzia ai sensi dell’art. 1418 c.c.. La ratio della norma induce a ritenere che la stessa sia applicabile non solo alle garanzie c.d. tipiche, come il pegno, ma anche a tutti quei negozi che ne realizzino, in concreto, la medesima funzione, ossia che assicurino l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento concluso dalla società e rafforzino l’aspettativa di quest’ultima, consentendo alla società soddisfarsi in qualsiasi modo su azioni da lei emesse e di titolarità del debitore o di un terzo per l’ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento [nella specie, in applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto nullo l’atto di ritenzione e compensazione in forza del quale la banca finanziatrice poteva disporre o chiedere il realizzo delle azioni depositate presso la medesima e compensare così il credito per il finanziamento erogato con il ricavato delle operazioni di disposizione dei titoli, realizzando direttamente la propria pretesa].
La nullità dell’atto di concessione della garanzia non comporta la nullità del contratto di finanziamento a cui la garanzia accede. Poiché il negozio di garanzia è accessorio rispetto al contratto di mutuo, il collegamento contrattuale non è bilaterale. Il collegamento opera unilateralmente, nel senso che la nullità del mutuo comporta la nullità del negozio accessorio, mentre la nullità di quest’ultimo non comporta invece la nullità del negozio principale, per cui la caducazione del negozio di garanzia non comporta nullità del contratto di mutuo.
L’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell’autorizzazione all’attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia a norma dell’art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l’obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell’art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall’art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
Ed infatti le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
L’art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma. L’art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo, si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l’attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.). Ed invero, l’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015)”. Le banche popolari, infatti pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Ciò posto, l’art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti ... per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all’acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni legittimanti stabilite dalla stessa e che venga adottato il procedimento ivi previsto) e detta una norma imperativa di grado elevato, la cui violazione comporta, a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento. Infatti, si tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all’integrità patrimoniale della società, di talché l’operazione realizzata in violazione dell’art. 2358 dà luogo all’inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, dovendosi, quindi, confermare anche alla luce del nuovo testo dell’art. 2358 cc l’orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso. Pertanto, essendo il divieto di cui all’art. 2358 finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all’acquisto di azioni proprie, la sanzione della nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l’acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento.
Affinchè la violazione di detta norma, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produca effetti non solo in ambito “endosocietario” ma anche la nullità negoziale nel rapporto tra Banca e cliente non basta che vi sia stato un autonomo utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l’acquisto azionario, ma necessita che vi sia per l’ appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso detto collegamento il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa di cui all’art 2358 cc.. Necessita insomma che vi sia la prova che l’assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l’appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo sufficiente che in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, il cliente che abbia ottenuto un finanziamento abbia deciso da sé l’impiego della somma.
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettera e la ratio della norma si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli alti soci. Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che hanno ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Benché invochi la violazione dell’art. 2358 c.c., la domanda di accertamento della validità o meno di contratti di finanziamento collegati all’acquisto azionario introduce una controversia che non ha come precipuo oggetto un rapporto di natura societaria tra socio e società (nemmeno in considerazione di un ruolo semplicemente finanziario del socio), ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari e non può pertanto reputarsi appartenente alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese. Le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare e ben possono essere coltivate in sede ordinaria.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettura dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, deve rispettarne lettera e ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione e che si concretano da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato.
La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori - investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al Tribunale delle Imprese.
Non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie in cui l'oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria ed i diritti inerenti alla stessa, ma unicamente la sussistenza o l'insussistenza delle pretese creditorie derivanti da rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari, in asserita violazione dell'art. 2358 c.c..
L’art. 2358 cc prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Tale norma è applicabile anche alle società cooperative per azioni.
La disciplina che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l’ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l’operazione di assistenza finanziaria. Con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall’organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.Lgs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all’art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità.
In altre parole, l’abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell’art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell’art. 2358 cc.
L’art. 2358 cc prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
L'art 2358 c.c., nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente interesse alla tutela dell'integrità e dell'effettività del patrimonio netto nonchè di quello dei creditori, può considerarsi come norma imperativa. Tale carattere è rimasto anche dopo le modifiche che, nel 2008, hanno indotto alcune deroghe al divieto, dovendo ritenersi che, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto di modalità e limiti previsti dalla legge, la sanzione sia quella della nullità in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto.
La disciplina dell'art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative: tale disposizione supera, infatti, il vaglio di compatibilità di cui all'art. 2519 c.c..
L'art. 2358 c.c. può ritenersi applicabile anche alle banche popolari costituite in forma di società cooperativa in ragione dell'abrogazione dell'art. 9, d.lgs. n. 105/1948 e del disposto dell'art. 150-bis TUB.
L’art. 2358 c.c., nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa, tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria, dovendo essere illustrate nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l’interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell’acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che esse comportano per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell’assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l’interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all’integrità del capitale sociale; interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, alle quali si ritiene applicabile la norma in esame.
Tale norma non è, infatti, incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 c.c. prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria.
L’art. 2358 c.c. è inoltre applicabile anche alle banche popolari, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.lgs. n. 310/2004, che all’art. 150 bis indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, non escludendo il citato art. 2358 c.c. dal novero delle norme applicabili.
L’art. 2358 c.c. che prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza finanziaria, è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse anche dei creditori della società.
Ne consegue che la violazione dell’art. 2358 c.c., che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche una nullità negoziale (nella fattispecie in esame, è stata ravvisata una nullità negoziale nel rapporto tra la banca e il cliente in quanto ricorreva un collegamento tra negozi volto al perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall’acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa, con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione di una norma imperativa comportante nullità negoziale).
Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l’applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.
L’improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quale presupposto dell’insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all’accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, invece, escluse dalle regole dell’accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di inefficacia, quando dirette non già a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l’impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il giudice del concorso non è deputato a dare. Tra dette domande non funzionali all’accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l’insussistenza di crediti vantati dall’impresa in bonis e propri della procedura, in relazione alle quali è ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l’insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all’accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima sulla scorta del rapporto negoziale invalido.
Il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358 c.c., essendo posto a tutela dell'interesse della società e dei creditori all'integrità del capitale, deve ritenersi applicabile anche alle società cooperative.
La violazione del divieto di assistenza finanziaria comporta la nullità del negozio di finanziamento collegato al collocamento di azioni che avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c.
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. L’oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell’art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.
Ai fini della competenza per materia, si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario
(Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la competenza del giudice ordinario in relazione a controversie derivanti dalle c.d. operazioni baciate, ossia operazioni in cui vi è un collegamento tra i negozi di finanziamento ed acquisto azionario, in quanto il petitum non involge un rapporto di natura società, non essendo sufficiente a fondare la competenza della sezione specializzata il richiamo all’art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie).
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l’incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell’art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.