Ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. non può procedersi all’annullamento di una deliberazione assembleare se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Sebbene la disposizione richiamata sia espressamente dettata con riferimento al regime di annullabilità di deliberazioni assembleari di società per azioni, (altro…)
L’annullamento della deliberazione assembleare che preveda un irragionevole compenso dell’amministratore può rilevarsi sia sotto l’aspetto del conflitto di interessi, sia sotto quello dell’abuso di maggioranza.
In entrambe le fattispecie la valutazione rimessa al giudice si fonda sulla ragionevolezza della misura del compenso, da valutare (altro…)
Deve essere esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. (altro…)
La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale - previsto dall'art. 2377, co. 3, c.c. - che legittima il potere di proporre l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale "oggetto impossibile o illecito" ai sensi dell'art. 2379 c.c.
Non è proponibile l'impugnazione del bilancio d'esercizio, invocandone la nullità per violazione della clausola generale di chiarezza, dolendosi del fatto che questo contempli una "ripartizione dei costi fra soci" in thesi difforme da quella desumibile dalla disciplina statutaria giacché la voce contabile dei costi è per sua natura unitaria e non può tenere conto di una simile ripartizione, eppur statutariamente prevista. [Nel caso di specie, si trattava di una società partecipata da comuni fra loro contigui, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti]
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.
Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza dell'iscrizione di una voce di credito pongono in rilievo questioni di violazione di norme imperative dettate a tutela della generalità dei terzi, come tale soggetta al termine triennale di cui all’art 2379 cc. e non a quello di 90 giorni di cui all'art. 2377 c.c. (altro…)
Già nel diritto societario pre-Riforma, l'illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l'interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. (altro…)
E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all'assemblea non costituisce motivo di annullamento (altro…)
Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci (altro…)
L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.