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Impugnazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili
Anche nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che...

Anche nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione, rientrando nei poteri dell’assemblea che approva il bilancio, la facoltà di prevederne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società con una decisione censurabile solo se frutto di iniziative dei soci di maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.

Grava sul socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare in giudizio che la decisione dell’accantonamento degli utili adottata a maggioranza abbia ingiustificatamente sacrificato la sua legittima aspettativa a percepire la remunerazione del suo investimento, avendo rivestito carattere abusivo perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a provocare la lesione della posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale ove l’esercizio in comune dell’attività economica avviene proprio allo scopo di dividerne gli utili.

Fermo restando che il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall’ordinamento migliore interprete dell’interesse sociale in considerazione dell’entità maggiore del rischio che corre nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune, deve, comunque, arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede e non può spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese all’accantonamento dell’utile.

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Compromettibilità dell’impugnazione delle delibera di approvazione del bilancio e criteri di valutazione delle partecipazioni
È opinione consolidata in giurisprudenza, a dispetto della dottrina, quella per cui le impugnative di bilancio non siano suscettibili di...

È opinione consolidata in giurisprudenza, a dispetto della dottrina, quella per cui le impugnative di bilancio non siano suscettibili di essere ricomprese tra le controversie compromettibili in arbitrato, così come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità per cui “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434-bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio” (così Cass. 12583/2018).

Nel rispetto dei principi contabili, in tema di valutazione di partecipazioni, il metodo del costo storico deve essere preferito qualora la partecipata venga considerata una società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere una remunerazione periodica, mentre quello del patrimonio netto dovrà essere scelto qualora la partecipazione permetta all’investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In ogni caso, qualunque sia il criterio prescelto, nel rispetto dei principi di prudenza e chiarezza, è obbligatorio procedere alla svalutazione della partecipazione in caso di perdite durevoli di valore, con la differenza che, adottando il criterio del patrimonio netto, è consentito valutare le partecipazioni detenute, se l’andamento aziendale delle partecipate lo consente.

Deve escludersi che dall’invalidità della delibera di approvazione del bilancio ne discenda anche l’invalidità derivata delle delibere di nomina del Consiglio di Amministrazione e di nomina del revisore legale dei conti perché non vi è alcun collegamento diretto tra la prima delibera e queste due successive che mantengono quindi la loro validità ed efficacia.

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Sostituzione della delibera invalida
L’ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua...

L'ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore.

L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c.

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In caso di CdA con due membri, la legittimazione a impugnare le delibere assembleari spetta all’organo collegiale
All’amministratore revocato è riconosciuta la legittimazione a impugnare la deliberazione di revoca, qualora intenda lamentare che la stessa non è...

All’amministratore revocato è riconosciuta la legittimazione a impugnare la deliberazione di revoca, qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta, facendo valere non già un proprio interesse, bensì l’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il potere gestorio sia attribuito a un consiglio di amministrazione composto da due membri, la legittimazione a impugnare le delibere non conformi alla legge o allo statuto spetta all’organo gestorio e non individualmente a ciascun amministratore.

Ai sensi dell’art. 2352 c.c., in caso di pignoramento di partecipazioni sociali, l’esercizio del diritto di voto è assegnato, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio; tale attribuzione del diritto di voto costituisce elemento connaturale al pegno di partecipazioni sociali. La convenzione contraria richiamata dalla disposizione va intesa quale eventuale accordo tra socio datore di pegno e creditore pignoratizio, derogatorio della disciplina ordinaria e da comunicare alla società al fine di consentire in assemblea l’esercizio del diritto di voto al soggetto legittimato, e non già quale patto tra soci versato nello statuto. Si tratta infatti di un diritto disponibile da parte del creditore pignoratizio nei rapporti interni con il proprio debitore.

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Impugnativa di bilancio e intervento adesivo dipendente del socio interessato alla conservazione della delibera
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il socio di una società di capitali che abbia partecipato all’adozione di...

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il socio di una società di capitali che abbia partecipato all'adozione di una delibera assembleare poi impugnata, è portatore di un interesse, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante, ad intervenire nel giudizio per sostenere le ragioni della società, interesse individuabile nella esigenza di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto, il cui contenuto è da presumere in sintonia con gli obiettivi dallo stesso perseguiti, alla cui formazione egli ha contribuito e dalla cui caducazione discenderebbero significativi e pregiudizievoli effetti, sotto il profilo della stabilità, sull'attività sociale successivamente svolta.

La domanda di accertamento della nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, articolata su plurime censure a diverse poste del documento, avanza contestualmente una pluralità di domande, aventi comune petitum, ma distinte causae petendi e corrispondenti a ciascuna delle poste contestate, dal momento che l’accertamento della nullità non comporta la semplice invalidazione dell’atto, ma anche obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati nella sentenza, come previsto, per il caso di annullamento della delibera, dall’art. 2377, co. 7, c.c.

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L’interesse ad agire nell’impugnazione di delibera assembleare
Il giudice deve verificare d’ufficio che sussista l’interesse ad agire, ossia che la pronuncia richiesta sia idonea a spiegare un effetto...

Il giudice deve verificare d'ufficio che sussista l'interesse ad agire, ossia che la pronuncia richiesta sia idonea a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda e quindi la sussistenza di un interesse concreto e attuale di questa. Ciò vale anche con riguardo all'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari. Tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l'interesse in questione, oltre a dovere essere concreto e attuale, deve riferirsi specificamente all'azione di nullità e non può identificarsi con l'interesse a una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore.

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Nullità della delibera assunta dall’assemblea tenutasi in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo...

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo di società cui la delibera perviene. In caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera nelle s.r.l. è legittimato ad agire, ex art 2479 ter c.c., ogni socio assente, dissenziente o astenuto, ciascun amministratore, l’organo di controllo. La qualifica di socio si acquista nei rapporti societari interni all’organizzazione dell’ente dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese, stante il disposto dell’art 2470 c.c.

La formula normativa dell’art. 2479 ter c.c., prevedente la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. prese in assoluta mancanza di informazione, non si differenzia da quella parallela in materia di s.p.a. e contenuta nel primo comma dell'art. 2379 c.c. lì dove commina la nullità delle deliberazioni, tra l'altro, assunte nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non manca ma è solo irregolare, provenendo comunque l'avviso da un componente dell'organo amministrativo. In sostanza, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l. la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa di mancanza assoluta di convocazione.

La circostanza che l’assemblea si tenga in altro luogo da quello indicato nell’avviso di convocazione comporta la nullità della delibera, in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

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Violazione del principio di chiarezza e nullità della delibera di approvazione del bilancio
Il principio di chiarezza è uno dei principi cardine del sistema bilancistico e la sua violazione comporta la nullità della...

Il principio di chiarezza è uno dei principi cardine del sistema bilancistico e la sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Nella materia societaria vi è un'inversione fra tipicità e atipicità di nullità e annullabilità, nel senso che la prima è limitata ad alcune ipotesi specifiche, mentre la seconda costituisce l’istituto generale. Va tuttavia rilevato come la violazione di alcuni principi generali, fra i quali la chiarezza del bilancio, integra una ipotesi di nullità.

Il bilancio deve essere chiaro al momento in cui è redatto ed approvato; il bilancio deve essere chiaro a tutti i consociati, in ragione della funzione generale dello stesso. Non è possibile una etero-integrazione del bilancio ex post, in sede processuale, e non, dunque, in nota integrativa.

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La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere oggetto illecito
La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere di per sé oggetto illecito, attesa la piena disponibilità da parte...

La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere di per sé oggetto illecito, attesa la piena disponibilità da parte dell’assemblea dei soci delle pretese derivanti dal rapporto di mandato intrattenuto con l’amministratore. L’illiceità può connotare solo il contenuto della disposizione eventualmente adottata in violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale.

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La delibera di ricostituzione del capitale non può avere oggetto illecito
La delibera di ricostituzione del capitale integralmente perso in ragione delle perdite maturate nell’esercizio non può avere di per sé...

La delibera di ricostituzione del capitale integralmente perso in ragione delle perdite maturate nell’esercizio non può avere di per sé oggetto illecito, trattandosi di rimedio tipico previsto dalla legge in alternativa alla messa in liquidazione della società.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per scorretta valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e per omessa indicazione del compenso degli amministratori
L’interesse a impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio non richiede che sia dimostrata la lesione attuale e concreta...

L’interesse a impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio non richiede che sia dimostrata la lesione attuale e concreta di un diritto patrimoniale, perché la lesione del diritto del socio alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ricorre in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non possa desumersi l’intera gamma di informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Ai sensi dell’art. 2426 c.c., la valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate può essere effettuata (i) con il metodo del costo, secondo i medesimi principi previsti per le altre immobilizzazioni, oppure (ii) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle società medesime, una volta operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato e quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis c.c. Tuttavia, se il costo diventa significativamente superiore al patrimonio netto a causa di una durevole perdita di valore che colpisca la partecipata, in base a un canone di prudenza il criterio del costo storico dovrebbe essere abbandonato a favore del più realistico criterio del patrimonio netto. In caso di azzeramento del capitale sociale della controllata, deve richiedersi l’iscrizione nel bilancio della controllante di un “fondo copertura perdite controllate”, nel quale dev’essere appostata una somma pari all’ammontare dell’intero capitale di ricostituzione sul quale si eserciterà l’opzione, qualora la società non voglia rinunciare a partecipare alla ricapitalizzazione.

L’amministratore della controllante, nell’applicazione del metodo del patrimonio netto o della correzione del dato del costo storico, è tenuto a recepire nel bilancio il dato del patrimonio netto della controllata da lui conosciuto e riportato nel progetto di bilancio già formalmente redatto, anche se non ancora discusso e approvato.

Viola il principio di chiarezza il bilancio in forma semplificata che non contiene in calce allo stato patrimoniale l’informazione relativa al compenso dell’amministratore e nemmeno la nota integrativa, da cui la società deve intendersi dispensata solo a condizione che fornisca le informazioni richieste dalla legge, tra cui l’ammontare dei compensi concessi agli amministratori. La mancata indicazione dei compensi non integra un mero errore materiale, sanabile mediante il deposito presso il registro delle imprese di un progetto di bilancio differente da quello approvato e recante l’informativa, non sottoposto a nuova deliberazione ma fatto circolare tra i soci per posta elettronica. Essa costituisce, piuttosto, una vera e propria omissione, rilevante perché, da una parte, è condizione affinché gli amministratori siano dispensati dal redigere la nota integrativa, che è documento di bilancio indispensabile ai fini del rispetto del principio di chiarezza, e, dall'altra, l’informazione incide nel rapporto tra soci e amministratori, dando all’assemblea uno strumento di riscontro del rispetto dei limiti fissati alla remunerazione degli amministratori.

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Sull’interesse ad agire nelle impugnazioni di delibere assembleari
È da riconoscere a ogni socio l’interesse ad agire al fine di ottenere l’accertamento della legittimità di delibere assunte in...

È da riconoscere a ogni socio l’interesse ad agire al fine di ottenere l’accertamento della legittimità di delibere assunte in violazione della legge o delle norme statutarie. L’eventuale coesistenza di motivi personali ulteriori ed estranei a quelli propriamente connessi all’esperimento dell’azione non vale ad escludere la legittimazione attiva né l’interesse ad agire del socio attore, potendosi al più configurare, in presenza dei relativi presupposti, un abuso del processo.

Le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434 bis, co. 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

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