È riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni. In questa prospettiva, deve ritenersi che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implichi una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere.
Deve ritenersi che esuli dai poteri del conservatore (e, quindi, del giudice del registro) il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale.
Rientra nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio la verifica della legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, deve ammettersi un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiedere l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge.
La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.
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L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Non può considerarsi di per sé abusiva la presentazione di dimissioni da parte di consiglieri a fronte della richiesta di un socio di integrazione dell'o.d.g. ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f. avente ad oggetto revoca di amministratori, non apparendo di per sé priva di giustificazione, ed, anzi, facendo seguito ad una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo.
Devono considerarsi impugnabili le delibere del collegio sindacale pur in assenza di un'espressa previsione normativa quando queste siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, essendo ricavabile dalle disposizioni degli artt. 2377 e 2388 c.c. un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo (nella specie l'organo di controllo ha chiesto un'integrazione dell'odg ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f.).
Legittimato all'impugnazione delle delibere del collegio sindacale deve ritenersi anche il socio là dove ricorrano i presupposti dell'art. 2388 co. 4 c.c.
La clausola simul stabunt simul cadent è finalizzata a mantenere costanti gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina dell’organo gestorio. Essa funge da stimolo alla coesione dell’organo gestorio, essendo ciascun amministratore consapevole che le dimissioni proprie o altrui ne determinano l’integrale decadenza.
L’impiego abusivo della clausola simul stabunt simul cadent si configura ogniqualvolta le dimissioni idonee a innescarla mirino a eliminare amministratori sgraditi in assenza di giusta causa, eludendo così l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e, in genere, di risarcimento del danno) altrimenti loro spettante per effetto della revoca ex art. 2383, co. 3, c.c. (per le s.p.a.) ed ex artt. 1723, co. 2, e 1725 c.c. (per le s.r.l.).
La parte che prospetti l’impiego abusivo della clausola simul stabunt simul cadent è tenuta a provare che la stessa è stata invocata al solo fine di estrometterla dall’organo amministrativo per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della compagine sociale, e quindi per ottenerne indirettamente la revoca in assenza di giusta causa.
Fermo l'onere per il curatore che voglia esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, nell'impossibilità per quest'ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.
La cessazione dalla carica di amministratore comporta l’obbligo di consegna al nuovo amministratore di tutta la documentazione sociale e, in difetto, è possibile ottenere ingiunzione ex art. 633 c.p.c. per consegna di “cosa mobile determinata”. (altro…)
Ove la compagine societaria sia composta da soci, alcuni dei quali legati da vincoli familiari ma non da un patto parasociale, non si può ritenere che questi ultimi costituiscano un unico centro di interesse. Di conseguenza, ove lo statuto preveda la nomina del consiglio (altro…)
Nelle società di capitali - in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2383 co. 3 c.c. - la revoca delle deleghe decisa dal consiglio di amministrazione ex art. 2381 co. 2 c.c. deve essere anch'essa assistita da giusta causa, sussistendo (altro…)
La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo come presupposto l'indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza de "gli effetti sostanziali e processuali" della domanda, invece prevista per la diversa fattispecie di cui all'art. 164 co. 1 c.p.c. (altro…)
L’amministratore che voglia far valere in giudizio l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di altro amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa non può limitarsi a provare l’assenza (altro…)
La ratio dell’art. 2385 c. 3 cc, che attribuisce ai sindaci il compito di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione per qualsiasi causa degli amministratori dall'ufficio, deve essere individuata nella mancanza, in tali ipotesi, dell’organo normalmente deputato alla iscrizione delle delibere nel registro delle imprese, ossia gli amministratori.