Le azioni di responsabilità esperibili dalla curatela nei confronti dell’organo amministrativo soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale che decorre, per l’azione sociale di responsabilità, dal momento di cessazione della carica dei componenti l’organo amministrativo e, per l’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali ex art. 2394 c.c., dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti da intendersi quale condizione “di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore”.
Ai fini della determinazione del danno nelle ipotesi in cui l’aggravamento delle perdite derivi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa - da intendersi come un insieme di operazioni tra di esse correlate - il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori deve essere commisurato all’aggravamento del deficit patrimoniale, calcolato secondo il c.d. criterio della “perdita incrementale netta”, ossia con riferimento al valore del deficit alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività di impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione, così superando l’impossibilità di fornire una prova specifica dell’ammontare dei danni direttamente conseguenti a ciascuna singola condotta e la necessità di procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi.
Il criterio c.d. della “differenza dei netti patrimoniali” è da ritenere pienamente utilizzabile, per la sua ragionevolezza, anche anteriormente al riconoscimento normativo operato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. n.14/2019, con l’aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 2486 c.c.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Il comportamento inadempiente posto in essere dall’amministratore con il proseguire l’attività di impresa dalla data in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale alla data in cui tale attività è effettivamente cessata comporta che egli debba rispondere dei danni che tale condotta ha causato, da valutarsi sulla scorta del criterio della differenza dei netti patrimoniali che la società esponeva alle due differenti date, epurata dalle passività che la società avrebbe comunque maturato, anche se la fase di liquidazione fosse stata tempestivamente intrapresa, in quanto indipendenti dall’effettivo svolgimento dell’attività di impresa.
I versamenti di premi INAIL, di contributi INPS e di importi dovuti a titolo di imposta, costituiscono l’oggetto di altrettanti basilari obblighi incombenti sull’amministratore, il cui mancato assolvimento genera a carico della fallita sanzioni e interessi di mora di cui egli deve interamente rispondere alla massa dei creditori.
La rendicontazione dell’utilizzo di denaro sociale oggetto di prelievo, volta a dimostrarne il corretto utilizzo, incombe strettamente e interamente sull’amministratore.
La corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto, di cui all’art. 2639 c.c., richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, (altro…)
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora (altro…)
E' imprudente ed eseguito con modalità del tutto irragionevoli - e come tale fonte di responsabilità per l'amministratore che lo compie - il versamento a favore di persona fisica o giuridica incaricata di opzionare certi terreni allorché l'incarico sia stato affidato: (a) ad una società o ad una persona fisica del tutto priva di capitalizzazione e di consistenza economica; (b) in assenza di garanzie per la restituzione delle somme; (c) senza che vi sia la prova che il soggetto o l'ente incaricato della ricerca dei terreni abbia eseguito il mandato, non essendo state acquisite le quietanze di eventuali opzioni sottoscritte dai proprietari delle aree.
Ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., la deliberazione concernente l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.), purché si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di discussione, dovendo intendersi come tali, in senso ampio e non tecnico−contabile ex art. 2423 bis c.c., anche quei fatti derivanti da condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso di esercizi precedenti, ma le cui conseguenze dannose si siano manifestate o siano emerse nell’esercizio considerato, così ripercuotendosi sui risultati del bilancio oggetto di approvazione.
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
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L' azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (altro…)
In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci (altro…)
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché (altro…)
Il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art.2394 c.c. decorre: per l’azione sociale di responsabilità dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica); per l’azione di responsabilità dei creditori dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.
Quando le due azioni sono esercitate congiuntamente, ai sensi dell’art. 146 l.f., dal curatore fallimentare sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
All’interno delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f., il danno alla società e ai creditori sociali derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con finalità non meramente conservativa in costanza di una causa di scioglimento non è dato dall’incremento dei debiti, ma dall’eventuale incremento di perdita del patrimonio che costituisce la garanzia ex art. 2740 c.c. per il pagamento dei creditori sociali.
La delibera assembleare di una società che contenga l’espressa dichiarazione di volontà di liberare l’amministratore unico da qualsivoglia conflitto di interessi e responsabilità in ordine ad alcune operazioni sociali, al quale aveva preso parte anche in nome e per conto proprio, costituisce una rinuncia pro futuro all’esercizio dell’azione di responsabilità con riferimento alle operazioni oggetto della delibera.
La rinuncia, da parte dell’assemblea, all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (prevista agli artt. 2393, co. 6, c.c. e 2476, co. 5, c.c.), sia essa preventiva o successiva, incontra due limiti invalicabili costituiti dalla determinatezza dell’oggetto della rinuncia e dalla regola dell’art. 1229 c.c., che esclude la validità di patti che esimano preventivamente il debitore da responsabilità dolosa o per colpa grave.