Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 co. 1° c.c. integra esercizio di un diritto potestativo sostanziale esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza; il che implica che, una volta esercitato tale diritto (altro…)
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che (altro…)
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l'inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell'amministratore l'intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l'erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l'intero deficit patrimoniale all'amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce di danno al patrimonio della società, posto che si tratti di un criterio di suddivisione deciso dal Consiglio di amministrazione nel limite di un costo complessivo per gli amministratori fissato con delibera dall’assemblea dei soci. Infatti un diverso riparto interno non muterebbe l’incidenza del costo degli amministratori per la società stessa.
Ai sensi dell'art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell'amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell'amministratore stesso. L'elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell'amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest'ultimo (altro…)
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell'art. 2394 c.c. rientra l'obbligo di cui all'art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum. (altro…)
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l'inadempimento sia specificamente allegato, (altro…)
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere (altro…)
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere (altro…)
E' revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell'azione risarcitoria verso gli amministratori di una società ex art. 2394 c.c., nel caso in cui tale società sia stata nel frattempo dichiarata fallita.