Qualora, a seguito di dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore rivolga la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l. fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea (altro…)
L'azione di cui all'art. 2476 co. 6 c.c. è concessa ai terzi (tra cui in primis i creditori sociali) per il danno che il loro patrimonio direttamente subisca per effetto della mala gestio dell'amministratore e si distingue dall'azione di responsabilità (altro…)
È responsabile l’amministratore di s.r.l. che, omettendo di accertare l’intervenuta perdita integrale del capitale sociale, prosegua nello svolgimento dell’attività aggravando il dissesto. (altro…)
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), a condizione che: la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte; (altro…)
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.
In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
La specifica azione prevista ex art. 2497 comma 1° c.c. non copre qualsiasi danno possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, soltanto il danno subito da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice(etero diretta), (altro…)
La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.) e neppure il “danno” subito dalla società a causa del loro omesso pagamento, laddove l’eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) ha semmai l’effetto di “elidere” il danno già cagionato. (altro…)
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell'azione di cui all'art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull'attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). (altro…)
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza (altro…)
L’esito negativo dell’iniziativa imprenditoriale non può essere ex se indice del compimento di atti di mala gestio da parte dell’organo amministrativo, essendo onere del creditore danneggiato allegarli (altro…)
L’azione ex art. 2476, comma 6°, c.c. è fondata sul medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale) disciplinato, per la s.p.a., dall’art. 2395 c.c. e presuppone, pertanto, il verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto nel patrimonio del terzo.