L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. (altro…)
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)
Ai sensi dell'art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell'amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell'amministratore stesso. L'elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell'amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest'ultimo (altro…)
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l'ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli - come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 - quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
L'art. 2395 c.c., rivestendo la natura di norma di chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori di s.p.a., accordando un'azione individuale al socio o al terzo ove questi siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, comporta che (altro…)
Già nel diritto societario pre-Riforma, l'illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l'interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. (altro…)
I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione - spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale - ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società (altro…)
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni (altro…)
La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (da riqualificarsi in realtà, attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.) onera il socio attore a dare la piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi.
In caso di liquidazione di una società e conseguente insoddisfazione dei creditori della stessa, gli amministratori della medesima non possono essere chiamati a rispondere, a titolo di risarcimento del danno, dell’intero ammontare del credito di terzi (altro…)
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).
In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).
Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.