Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione meramente endoassociativa di riesame e controllo e non abbiano natura di collegio arbitrale.
La rinuncia preventiva del socio alla tutela giurisdizionale ordinaria deve risultare da una previsione statutaria chiara e univoca e non può estendersi alle decisioni disciplinari degli organi interni in assenza di una valida devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto lesiva del diritto di difesa.
Il termine qualificato come perentorio dallo statuto per l’adozione della decisione disciplinare comporta la decadenza dell’organo associativo dal potere decisionale, sicché il provvedimento adottato oltre tale termine è invalido per carenza di potere.
L’invalidità del provvedimento disciplinare adottato dall’organo di primo grado per decorso del termine perentorio determina l’invalidità degli atti successivi e consequenziali, ivi compresa la decisione dell’organo di secondo grado interno all’associazione.
In mancanza di analitiche previsioni statutarie, l'esclusione dell'associato dall'associazione non riconosciuta - regolata dall'art.24 c.c. dettato per le associazioni riconosciute ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale - può essere deliberata solo per gravi motivi che devono consistere in inadempimenti rilevanti all'accordo associativo e che devono essere previsti in modo sufficientemente specifico nello statuto, con facoltà per l'escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
L'elencazione specifica dei gravi motivi contenuta nell'atto costitutivo arresta la verifica giudiziale al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno dei fatti che lo statuto contempla come causa di esclusione, mentre nel caso della loro generica elencazione il giudice, in applicazione dell'art. 24 c.c., da un lato, valuta la proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi e, dall'altro, verifica la radicalità del provvedimento espulsivo che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione.
Allo statuto dell'associazione è demandato, quale lex specialis, il compito di regolare i reciproci rapporti tra gli associati anche con la previsione di particolari modalità procedimentali applicabili al consesso collettivo sulla base dell'accordo inizialmente concluso tra i soggetti fondatori e suscettibile di estensione ai successivi aderenti per cui, nel caso di assenza di regolamentazione, l'associato può essere escluso senza la sua previa convocazione o contestazione degli addebiti, modalità che non possono ritenersi imposte né da una regola di specie né da un principio generale dell'ordinamento giuridico.
Ove lo statuto preveda la previa contestazione degli addebiti, deve ritenersi che, nell’accertare se l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge e dallo statuto, il giudice debba verificare anche la specificità della contestazione, al fine di accertare la puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione o (quando nessuna indicazione specifica sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche) al fine di verificare l’effettiva gravità del fatto.
L’art. 24, co. 3, c.c., nello stabilire che un membro escluso dall’associazione possa ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli sia stata notificata la delibera assembleare di esclusione, risulta espressione di un principio in virtù del quale il decorso del termine (altro…)