La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (altro…)
Costituisce causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto, derivante dalla violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza, l’iscrizione nello stato patrimoniale – rispettivamente nelle sottocategorie “crediti” e “debiti” – di semplici attività e passività presunte, dedotte cioè dall'andamento dell'esercizio precedente e non fondate invece su rapporti contrattuali comportanti prestazioni già rese benché non ancora contabilizzate (altro…)
In tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità" è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che (altro…)
L'iscrizione in bilancio delle voci relative agli importi ancora dovuti all'organo amministrativo a titolo di compenso ha valore di ricognizione di debito ai sensi degli artt. 1988 e 2709 c.c. (nella specie il Tribunale si è pronunciato nell'ambito di un procedimento ex art. 548 c.p.c. per mancata dichiarazione del terzo).
La clausola di scioglimento del rapporto parasociale in caso di inadempimento non deve essere considerata nulla per la sua natura di condizione meramente potestativa comportante, sostanzialmente, una facoltà di recesso senza limiti, in quanto si tratta di condizione risolutiva, comportante il venir meno degli effetti del negozio, ritenuta generalmente ammissibile. (altro…)
La delibera consiliare della SGR con cui viene approvato il rendiconto del fondo gestito (nella specie immobiliare chiuso) può essere impugnata per vizio di nullità da chiunque vi abbia interesse, e quindi certamente anche dai quotisti del fondo. (altro…)
La costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale.
L’azione volta a tutelare in via cautelare il diritto a fare accertare eventuali violazioni dei principi di verità, chiarezza e trasparenza nella redazione del bilancio deve ritenersi esclusa dalla clausola compromissoria statutaria, in quanto volta a garantire l’applicazione di norme poste a tutela della collettività. (altro…)
La delibera di approvazione del bilancio d'esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto solo qualora non siano stati rispettati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, non dovendosi invece ritenere pertinenti a tal fine le censure relative alla gestione e all'operato degli amministratori, suscettibili (altro…)
La società non può apportare rettifiche ai bilanci già approvati né, più in generale, l’organo amministrativo di questa adottare criteri di valutazione di attivi di bilancio (nella specie, il magazzino) del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento.
Dalla sola pretesa inattendibilità/implausibilità di voci di bilancio non può discendere un pregiudizio per la società. Tale improprietà del documento contabile, pur integrando una violazione degli obblighi gestori, in ogni caso non è idonea ad incidere sull'effettiva consistenza patrimoniale della società.
La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante (altro…)