Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali, la previsione di un tempo di durata tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci non può essere equiparata alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Un’opzione ermeneutica volta a riconoscere il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata della società eccedente l'aspettativa di vita dei soci sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori.
Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo le previsioni di Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.
Nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d’Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l’interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge.
Deve essere escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto dalla legge, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso, in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale dell'istituto e dell’intero sistema finanziario.
L’inadempimento della banca, o in generale dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi sugli stessi gravanti è fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese.
Si considera valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte attrice all’Arbitro per le Controversie Finanziarie avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento.
Nel contesto della trattazione di strumenti finanziari illiquidi — tra cui rientrano anche le azioni non quotate di banche popolari — occorre considerare che tali prodotti si caratterizzano per la difficoltà, per l’investitore, di disinvestire o liquidare l’investimento. Proprio per questa limitata possibilità di smobilizzo, è necessario che la banca o l’intermediario adotti specifiche cautele nel proporre e autorizzare tali operazioni, a maggior ragione nei casi in cui l’intermediario coincida con l’emittente degli strumenti stessi.
Gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, quali specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non qualificabile come soggetto professionale, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L’obiettivo cui mirano tali obblighi è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all’investitore — soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose — di effettuare una scelta realmente consapevole.
La circostanza, allegata dalla banca intermediaria, di aver effettuato la profilatura MiFID, nonché di aver inserito negli ordini di acquisto le diciture “FMR” o “titolo illiquido”, non è di per sé idonea a dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, essendo invece necessario che l’investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.
Il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base individuale, il risultato riflesso dell'efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di un'inalterata sussistenza dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail.
In ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto di investimento, ad essere aggredito è il contratto base e non l’ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 c.c. e viene, quindi, travolto il contratto limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base.
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.
In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.
La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.
A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.
In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.
In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società. Tuttavia nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum.
Prevedendo il legislatore l'onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all'atto di recesso da formalizzare entro il termine di cui all'art. 2437-bis c.c. e potendo il recesso essere esercitato da più soci, non vi è alcuna norma che legittimi la tesi secondo cui sarebbe bastevole anche la dichiarazione di contestazione operata da uno solo di essi affinché anche ai soci recedenti e non contestanti si estenda la diversa stima operata a seguito della contestazione; anche detta stima, infatti, colloca la fattispecie in un ambito eminentemente negoziale alla luce del richiamo operato all'art. 1349 c.c. Pertanto, il socio recedente non contestante la stima con dichiarazione contestuale al recesso accetta la determinazione dell'oggetto della prestazione così come proposta dalla società debitrice, rimanendo ad essa vincolato, vincolo che invece si determina per i soci recedenti e contestanti in ragione della determinazione fatta dal terzo arbitratore (tesi c.d. del doppio binario).
Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c), ha interesse in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Questo perché il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere. Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio.
Il recesso convenzionale, oggi disciplinato all’art. 2532 c.c., in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione. Tali clausole volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in rifiuto di provvedere o in diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, i quali oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera come condizione di efficacia
Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.
Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.
Le previsioni in ordine al recesso del socio dalla cooperativa dettate all’interno dello statuto costituiscono manifestazione della volontà negoziale ed è, quindi, rimesso alla libertà delle parti di definirne le modalità e il contenuto ovvero limitarlo o subordinarlo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, quali ad esempio l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole attribuiscono un potere discrezionale ai suddetti organi, che non possono essere esercitati in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso. In particolare la clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia.
In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).
Il potere discrezionale attribuito dalle clausole statutarie al consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci in ordine all’autorizzazione a recede non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.
Il credito al rimborso di un finanziamento erogato da un socio diviene esigibile a fronte dell'estinzione del rapporto sociale. Nel caso di estinzione del rapporto a titolo di recesso, esso presuppone l'efficacia del recesso che, in caso di delibera sottoposta a condizione risolutiva, è parimenti subordinato, in via derivata, alla stessa condizione, non potendosi ammettere un recesso giustificato da modifiche statutarie e di status mai avvenute. Parimenti, le ipotesi di inefficacia previste dall’art. 2437-bis CC riguardino il recesso comunicato in conseguenza di delibere valide ed efficaci. In caso di avveramento dell'anzidetta condizione, deve, dunque, escludersi l'efficacia del recesso e l'esigibilità del credito alla restituzione del finanziamento.
Nelle società per azioni, la deliberazione dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale legittima il socio a esercitare il diritto di recesso esclusivamente nel caso in cui la variazione della clausola statutaria riguardante l'attività economica che la società può, e deve, svolgere sia significativa, cioè tale da determinare il mutamento delle condizioni di rischio inerenti alle partecipazioni sociali e, più in generale, della potenziale redditività della società in ottica futura. In particolare, la deliberazione deve apportare una modifica concreta alla clausola statutaria sull'oggetto sociale, ampliando ovvero riducendo il novero delle attività esercitabili dalla società. Pertanto, ai fini di valutare la significatività del cambiamento nelle attività sociali legittimante il recesso, risulta necessario esperire un vaglio di stampo comparatistico tra le diverse formulazioni della clausola sull'oggetto sociale, individuando sia le attività prima indicate in statuto e poi escluse, sia le attività prima non ricomprese e successivamente aggiunte con deliberazione assembleare. Non vale a escludere il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio la circostanza per cui la società continui a svolgere di fatto determinate attività, nonostante la rimozione delle stesse dal testo della nuova clausola statutaria. Risultano irrilevanti ai fini del recesso sia i mutamenti non significativi dell'oggetto sociale, sia le mere modificazioni di fatto dell'attività in concreto svolta dalla società, queste ultime potendo determinare conseguenze esclusivamente sul piano della responsabilità degli amministratori per la gestione.
La volontaria giurisdizione si distingue dalla giurisdizione contenziosa poiché ha ad oggetto la gestione di interessi e non la risoluzione di una controversia giuridica su diritti soggettivi o status. Ciò non esclude tuttavia che il presupposto o la condizione della tutela volontaria possa essere la sussistenza di una situazione giuridica sostanziale di natura contenziosa, con conseguente esigenza di un accertamento circa la sussistenza del diritto controverso preliminare e condizionante il provvedimento camerale oggetto del giudizio della volontaria giurisdizione. In tali casi il giudice, chiamato a esercitare le funzioni volontarie, necessariamente conosce incidenter tantum la questione preliminare. Con la conseguenza che l’esame sulla ricorrenza del diritto soggettivo o dello status presupposto dell’azione è compiuto senza valore di cosa giudicata.
La perdita conseguente a perdite del diritto al rimborso di quanto versato dal socio a titolo di finanziamento postergato e disponibile per la copertura delle perdite di esercizio è inscindibilmente legata al depauperamento del patrimonio della società e, pertanto, seppur dipendente da mala gestio degli amministratori, non può qualificarsi come un danno direttamente arrecato al socio. Al contrario, trattandosi di un danno indirettamente subito dal socio, come riflesso del danno arrecato alla società, l’integrale rimborso del finanziamento dipende dal fruttuoso esercizio dell’azione sociale di responsabilità diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale.
Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta. Non è, cioè, necessaria la diffida ad adempiere al fine di costituire il socio in mora, ma il socio deve ritenersi in mora per il solo fatto obiettivo del ritardo nell’adempimento rispetto al termine assegnato per la liberazione della quota, o dallo statuto o dagli amministratori all’atto dell’ammissione. Tuttavia, fino a che gli amministratori non provvedono a richiedere ai soci il versamento, e come s’è detto essi si sono astenuti dal farlo, anche quando si sono espressamente impegnati a farlo per sanare una constatata irregolarità di gestione, il socio non può ritenersi inadempiente e ha dunque titolo all’esercizio dei diritti di socio volontario.
Poiché il recesso parziale è espressamente non consentito dall’art. 2532 c.c., il socio sovventore, finanziatore o titolare di altri titoli di debito (art. 2526 c.c.) vede regolato il proprio diritto di recesso sulla base degli artt. 2437 ss. c.c., in tema di recesso nelle società per azioni, che espressamente ammettono il recesso parziale. Segue che il socio sovventore può esercitare il recesso per tale sola posizione e mantenere nondimeno il rapporto associativo.
La qualità di amministratore non è di per sé incompatibile con lo svolgimento, da parte dell’amministratore, di prestazioni professionali a favore della società, che siano estranee all’amministrazione; in tal caso, l’amministratore ha diritto a ricevere un autonomo compenso per l’attività prestata, ulteriore a quello eventualmente previsto per la carica. Con riguardo alla fissazione di una linea di confine tra attività inerenti all’amministrazione della società e prestazioni professionali estranee (incluse le prime nel compenso eventualmente riconosciuto per la carica, escluse e soggette ad autonoma remunerazione le seconde), il limite oltre il quale possono sussistere prestazioni professionali fatte nell’interesse della società, ma estranee all’amministrazione, deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria e ordinaria.
Per il rimborso delle spese richieste da un amministratore di società di capitali, non regolato dall'art. 2389 c.c., deve applicarsi in via analogica la disciplina del mandato, che all’art. 1720 c.c. prevede che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico. La formula dei danni è da intendersi in senso ampio, comprensivo non soltanto del danno in senso giuridico, ma anche della pura e semplice perdita economica collegata all’esecuzione del mandato. Nondimeno, va interpretata restrittivamente la perdita economica indennizzabile, come quella sola sostenuta a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico e perciò in stretta dipendenza dall’adempimento dei propri obblighi, pervenendo a escludere il nesso di stretta dipendenza per le spese legali sostenute dall’amministratore per la difesa in un giudizio penale.
Le scelte operative dell’amministratore sono insindacabili nel merito, secondo la c.d. business judgment rule, salvo il limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, e tenendo conto – sempre nell’ordine del limite – della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.
La disciplina del diritto di recesso del socio di s.r.l. è dettata dall'art. 2473, co. 2, c.c., che non prevede termini di decadenza, essendo inopportuno, siccome contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla ratio legis e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente, in forza di estensione analogica, ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c., stante la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari. Pertanto, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l. e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale tale esercizio è avvenuto, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.
La dichiarazione di recesso non può essere sospensivamente condizionata dal socio al rimborso della propria partecipazione. Infatti, considerato che il diritto alla liquidazione e al pagamento della quota di partecipazione alla società costituisce una conseguenza ex lege del recesso, giammai l’esercizio di una siffatta ragione creditoria potrà essere riguardato alla stregua di condotta impositiva di una condizione allo scioglimento parziale del rapporto sociale. Inoltre, la prospettazione e la proposizione di un determinato controvalore monetario per la quota in prima battuta da parte del socio recedente non può essere ritenuta condotta anomala e contra legem, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a fornire un’inammissibile interpretatio abrogans al disposto del comma 3 dell’art. 2473 c.c., nella parte in cui legittima indistintamente “la parte più diligente”, sia essa il socio o la compagine, all’esperimento del procedimento di arbitraggio per la stima della quota, dacché una siffatta dicitura implicitamente presuppone la possibilità della provenienza della proposta iniziale di valutazione da parte del medesimo socio e del successivo esperimento dell’arbitraggio dalla società in disaccordo con tale liquidazione unilaterale.
La dichiarazione di recesso valida ed efficace determina, ipso iure, l’insorgenza in capo all’attrice del diritto di credito all’ottenimento del rimborso della partecipazione, da eseguirsi entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, nella modalità di cui all’art. 2473, co. 4, c.c., e la liquidazione del cui ammontare deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, tenendo conto (ossia non con applicazione e riproduzione pedissequa) al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.
Ai fini della determinazione del valore della partecipazione del socio recedente ex art. 2743 c.c., per “valore di mercato” deve intendersi il valore che intrinsecamente il patrimonio sociale avrebbe qualora fosse oggetto di scambio e che deve, dunque, riflettere il valore corrente dei cespiti aziendali, oltreché l’eventuale valore di avviamento: al fine della relativa individuazione, soccorre l’applicazione del criterio liquidatorio denominato, nella letteratura aziendalistica, “metodo di valutazione patrimoniale” e che, nella sua applicazione più semplice, consente di pervenire all’individuazione del capitale economico aziendale mediante la valutazione di ogni singola componente attiva e passiva dello stato patrimoniale e la successiva rivalutazione dei valori, in aumento o in diminuzione, sulla base di diversi criteri predeterminati, variabili in funzione della natura delle singole poste.
Con riferimento alla determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso, la voluntas legis muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota a un accordo di natura negoziale tra socio recedente e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ossia non già di una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì di un’integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale. Laddove, invece, il ricorso alla giurisdizione contenziosa sarà ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata dell’esperto, ma per fare valere i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.
Nel caso in cui, in un momento in cui la volontà di recesso di uno dei soci non era ancora sorta o comunque manifestata, sia intervenuto un accordo in ordine al valore delle partecipazioni detenute dai soci ai fini ai fini della trasformazione della società in vista della relativa cessione, va escluso che tale accordo possa comportare adesione alla stessa stima anche al diverso fine di determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso in favore del socio recedente ai sensi dell'art. 2473 c.c. Infatti, mentre la stima del patrimonio della società personale trasformata in società di capitali - destinato a costituire una sorta di unico conferimento in natura al capitale della compagine risultante dalla trasformazione - mira invece a garantire un’effettività ufficiale alla stima a suo tempo effettuata unilateralmente dai soci, in un’ottica di massima trasparenza e chiarezza in ordine alla dotazione di capitale a disposizione per l’esercizio dell’attività della “nuova” società di capitali, e sarà, quindi, improntata non già a un’ottica liquidatoria, bensì a una diversa ottica di continuità aziendale, la stima della quota ai fini della liquidazione del recedente segue per legge criteri diversi (criteri rispettivamente improntati, ex art. 2473 c.c., alla considerazione del valore di mercato del patrimonio sociale al tempo del recesso, ed ex art. 2500-ter comma 2 c.c., sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo) e mira alla realizzazione di differenti rationes legis, perseguendo l’intento di garantire l’effettività del diritto del socio dissenziente a non rimanere vincolato a una decisione della maggioranza non condivisa (c.d. diritto di exit), assicurandogli la corrispondenza del corrispettivo del disinvestimento della partecipazione al valore effettivo della propria quota.
Con riferimento alla determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso in favore del socio recedente, la voluntas legis espressa dall'art. 2473, comma 3 c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota a un accordo di natura negoziale tra socio recedente e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ossia non già di una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì di un’integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale; laddove, invece, il ricorso alla giurisdizione contenziosa sarà ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata dell’esperto, ma per fare valere i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.