Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.
L’unica sede in cui il soprapprezzo può essere deliberato e riconosciuto è l’assemblea della società oggetto di aumento di capitale. Tuttavia, nulla vieta alle parti di impegnarsi al futuro pagamento di tale soprapprezzo, in vista dell’assemblea dei soci. Pertanto, la clausola contenuta in un patto parasociale in forza della quale le parti si sono impegnate al futuro pagamento del sopraprezzo delle azioni è legittima.
L’art. 2704 c.c. non risulta applicabile al negozio di sottoscrizione della quota di aumento di capitale, assoggettato, invece, alla disciplina speciale dettata per le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Invero, ai libri sociali non è applicabile l’art. 2704 c.c. circa la data della scrittura privata, perché le annotazioni eseguite non sono soggette a sottoscrizione e la tenuta dei libri stessi e la loro efficacia probatoria è regolata da norme particolari.
La vicenda modificativa dell’atto costitutivo derivante dall’aumento del capitale sociale a pagamento, si struttura in tre momenti: la deliberazione, la sottoscrizione e il conferimento.
La deliberazione di aumento di capitale non è self executing, non essendo idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, ma necessita, ai fini della sua attuazione, del compimento di ulteriori atti anche unilaterali o atipici e, segnatamente, dei negozi di sottoscrizione, quale forma di dichiarazione della volontà di adesione dei soci o, eventualmente, di terzi all’incremento quantitativo del capitale approvato, che non coincide con la manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea.
Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore, o il terzo, e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio, o del terzo, come una accettazione, secondo lo schema dell’art. 1326 c.c. Del resto, la necessaria contestualità del versamento, prevista dall’art. 2481 bis, co. 4, c.c. non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio, o del terzo (se consentito), e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto. Mentre in sede di costituzione della società a responsabilità limitata il versamento del venticinque per cento del capitale all’organo amministrativo assurge ad un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, esso, invece, in sede di aumento di capitale, costituisce una mera esecuzione di tale contratto perfezionatosi con il semplice consenso.
Il conferimento della quota di aumento del capitale sottoscritta rileva quale momento esecutivo del contratto, il cui inadempimento può essere eccepito, al fine di un eventuale giudizio di responsabilità scaturente dalla violazione della regola di comportamento, in ossequio al principio di relatività degli effetti del contratto statuito dall’art. 1372 c.c. soltanto dalle parti contrattuali e non, di certo, dal terzo rispetto alle vicende negoziali.
L'art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l'obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.
Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è materia rientrante nell'esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.
L'acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell'acquisto (o il cui aumento di capitale è stato sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili (altro…)
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti (altro…)
La deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, essendo altresì necessario (altro…)
L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, (altro…)
Pur essendo astrattamente configurabile un aumento di capitale scindibile con effetti progressivi ed immediati, l'effetto della c.d. scindibilità ulteriore richiede comunque una espressa previsione assembleare, in difetto della quale deve ritenersi che l'aumento di capitale sia produttivo di effetti solo successivamente al termine stabilito nella delibera per il suo perfezionamento. (altro…)
Un eccesso di ricapitalizzazione difficilmente può considerarsi pregiudizievole alla società, il che induce a valutare con tutta la necessaria prudenza le denunzie di abusività dell'aumento che provengano da soci di minoranza. Occorre una valutazione assai rigorosa del denunciato abuso di maggioranza, in quanto, per essere tale, è necessario abbia come precipuo, se non unico fine, quello di arrecare danno alla minoranza.