Colui che agisce per la restituzione del capitale versato in una società ha l'onere della prova circa la qualificazione del versamento come mutuo o come finanziamento.
I presupposti della postergazione sono individuati dall'art. 2467 nell' "eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" e in una "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento", in situazioni cioè di "rischio" di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up se la società è sottocapitalizzata e quando v'è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia (altro…)
Tra l'ipotesi dell'erogazione di fondi dal socio alla società a titolo di mutuo e quella del formale conferimento a titolo di aumento di capitale (già deliberato), la prassi ha elaborato una terza via, costituita da versamenti, variamente denominati, la cui comune caratteristica consiste nell'essere destinati a incrementare il patrimonio della società - talvolta anche sotto forma di copertura di perdite - senza però riflettersi sul capitale nominale della società stessa e senza (altro…)
In armonia con recenti precedenti giurisprudenziali, deve accedersi a un'interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 c.c. – segnatamente l‟“eccessivo squilibrio dell‟indebitamento rispetto al patrimonio”, e la “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce per coincidere con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società (altro…)
La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita anche nei confronti del socio che in epoca successiva al versamento delle somme oggetto di finanziamento abbia perso la qualità di socio. (altro…)
La postergazione del credito ex art. 2467 c.c. non pare applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest'ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci. (altro…)
I presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell' “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni, cioè, di "rischio" di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up, se la società è sottocapitalizzata, sia (altro…)
In tema di postergazione, deve accedersi ad un’interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 cc – l’"eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio" e la "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, (altro…)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l'inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell'opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l'eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.
La controversia, instauratasi fra due soggetti entrambi soci della medesima società (s.r.l.) relativamente alla restituzione di somme versate a quest’ultima a titolo di finanziamento da parte di un socio in nome e per conto dell’altro socio, non rientra nell’ambito (soggettivo) di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, atteso che non afferisce a un rapporto sociale.
Nel trust liquidatorio il trustee (anche liquidatore e socio-creditore della società disponente), il cui operato non sia soggetto a controlli – attesa la mancata nomina di un c.d. enforcer («guardiano») –, può essere sostituito in via cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c. del creditore non soddisfatto, con un professionista terzo e imparziale nominato dal giudice, qualora il trustee (altro…)