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Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare
Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo...

Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare unitariamente la volontà dei contitolari della quota. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto in assemblea sulla base di una determinazione unilaterale del rappresentante, in difetto di previa consultazione dei comunisti e come se egli fosse titolare esclusivo della partecipazione, integra grave inadempimento dei doveri inerenti alla carica e costituisce giusta causa di revoca cautelare.

La figura del rappresentante comune della partecipazione sociale in comunione è riconducibile a quella del mandatario collettivo; ne consegue che anche il singolo comunista, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., ove la permanenza nella carica sia idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti partecipativi dei contitolari.

In materia di partecipazioni sociali in comunione, non sussiste litisconsorzio necessario della società nel giudizio promosso nei confronti del rappresentante comune per ottenerne la revoca, quando la causa petendi risieda nella violazione degli obblighi assunti dal rappresentante verso i comunisti e non involga rapporti facenti capo alla società.

La pendenza del giudizio di divisione della partecipazione sociale in comunione non determina continenza rispetto al separato procedimento cautelare avente ad oggetto la revoca del rappresentante comune, trattandosi di azioni fondate su distinta causa petendi e in difetto di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dell’inadempimento del rappresentante e la decisione sulla domanda divisionale.

Sussiste il periculum in mora ai fini della revoca cautelare del rappresentante comune delle partecipazioni sociali allorché emerga il rischio concreto di reiterazione di condotte idonee a comprimere, fino alla divisione della quota, l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi spettanti al contitolare.

Il giudice adito in via cautelare per la revoca del rappresentante comune delle partecipazioni sociali non può procedere contestualmente alla nomina di un nuovo rappresentante, dovendo tale nomina essere richiesta al tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c.

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L’iscrizione della nomina del rappresentante comune nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa
La successione degli eredi nella titolarità di una quota sociale determina l’instaurazione di una comproprietà indivisa tra gli stessi, secondo...

La successione degli eredi nella titolarità di una quota sociale determina l’instaurazione di una comproprietà indivisa tra gli stessi, secondo le quote ereditarie di ciascuno. L’art. 2468, co. 5, c.c. prevede quindi che, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.

L’eventuale mancata iscrizione della nomina del rappresentante comune nel registro delle imprese pone un problema di opponibilità ai terzi - e non ai soci - della relativa delibera, assumendo sul punto la pubblicità nel registro delle imprese un’efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Dalla validità ed efficacia della nomina del rappresentante comune consegue la legittimazione esclusiva del suddetto rappresentante nel compimento dei diritti e delle facoltà riservate ai soci (diritto di voto, di recesso, di impugnazione della delibera, ecc.), ivi incluso il diritto di invocare l’accertamento di una causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2487 c.c., così essendo precluso l’esercizio del diritto al singolo socio rappresentato. Invero, nel caso di comproprietà di una partecipazione in società a responsabilità limitata, la nomina di un rappresentante comune si atteggia quale ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono attribuiti esclusivamente al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o anche processuali, dal momento che l’art. 2468, co. 5, c.c. deve considerarsi come norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della comunione, avendo la funzione di proteggere l’esigenza della società di semplificazione e di certezza nei rapporti con i comproprietari.

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Contitolarità di quote del capitale sociale: carenza di legittimazione attiva dei singoli comproprietari
In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto,...

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale. La mancata nomina del rappresentante comune non legittima l’iniziativa dei singoli comproprietari.

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Il diritto d’ispezione del socio è limitato ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta...

Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.

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Revoca del rappresentante comune di quote di s.r.l.
Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest’ultimo caso, esclusivamente in...

Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest'ultimo caso, esclusivamente in presenza di una giusta causa ex art. 1727 c.c.

Sussiste giusta causa in tutti i casi in cui circostanze obiettive rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.

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Clausola compromissoria, contitolarità della quote e ricorso ex art. 2409 c.c.
Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell’ipotesi in cui sia presente nello statuto...

Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in senso lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.

Il disposto di cui all’art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”, contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate. Si deve quindi escludere la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2409 c.c. del singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale.

Le “gravi violazioni” segnalate dal socio di minoranza ex art. 2409 c.c. devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

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La dismissione di quote azionarie nelle società a partecipazione pubblica
Le determinazioni della società pubblica di dismettere l’intero pacchetto azionario costituiscono “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che,...

Le determinazioni della società pubblica di dismettere l’intero pacchetto azionario costituiscono “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.

La dismissione di quote azionarie nelle società a partecipazione pubblica è un atto iure privatorum, che anche i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme di evidenza pubblica, bensì soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza, per cui gli atti di cui si chiede l'annullamento — in quanto aventi a oggetto il destino delle partecipazioni azionarie e, quindi, la «posizione di soci» che gli enti pubblici occupano all'interno della società — vedono le parti private su un piano sostanzialmente paritetico.

L’art. 2468, co. 4, c.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall'atto costitutivo, "particolari diritti in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili", ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta. Dunque, quanto all’esclusione della possibilità di trasferimento delle partecipazioni ai soci, la clausola dello statuto sociale che disponga l’esclusione della trasferibilità delle quote a terzi con atto tra vivi è del tutto in linea con la previsione della possibilità dell’atto costitutivo di derogare al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., contemplata ordinariamente dall’art. 2469, co. 1, c.c., per cui non può sostenersi che detta previsione statutaria concretasse un diritto particolare dei soci ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., come tale necessitante, dunque, per la sua modifica del consenso unanime degli stessi.

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Legittimazione del socio rappresentato da un procuratore generale all’esercizio dei diritti e delle prerogative sociali
Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio...

Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio dei diritti sociali continua ad essere legittimato a compiere in via autonoma le attività contemplate in tale procura e può pertanto richiedere la nomina di un rappresentate comune delle quote in communio pro indiviso.

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Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore
I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca...

I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e  che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l'art. 2468 c.c. mira a tutelare.

L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

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Il rappresentante comune in caso di comproprietà di una partecipazione sociale
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ., va inquadrato nella figura del mandatario ovvero di colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altro soggetto, con la conseguenza che le ipotesi di mancato diligente espletamento dell’incarico da parte del rappresentante comune (ad es. per il voto non conforme alle istruzioni ricevute dai compartecipanti alla comunione della quota o per eventuali inadempimenti rispetto alle indicazioni ricevute dai contitolari della quota) troveranno sanzione in un giudizio di responsabilità ex mandato.

La circostanza che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune. Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione.

La nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l’acquisto mortis causa della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ., richiamati dall’art. 2468 cod. civ.

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Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore ex art. 2468, comma 3, c.c.: limiti del sindacato del conservatore
In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore,...

In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore, nell’ambito del sindacato previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, può ritenere idoneo, quale atto di nomina, la dichiarazione di designazione proveniente dal socio titolare di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., purché conforme allo statuto sociale, senza che sia necessaria una ulteriore delibera assembleare, dovendosi ritenere tale designazione espressione di una volontà sociale previamente cristallizzata. In tal caso, l’iscrizione nel registro non è censurabile ove sia effettuata su istanza del soggetto designato, corredata dall’atto di designazione, rientrando essa nel perimetro del controllo formale e di legalità cui è tenuto l’ufficio del registro, restando ogni ulteriore contestazione sull’interpretazione dello statuto e sulla validità sostanziale della nomina riservata alla sede contenziosa.

 

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Rappresentante comune e comproprietà della quota di s.r.l.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.

Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.

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