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Sequestro giudiziario di quote sociali: presupposti
Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace,...

Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace, in quanto subordinato all’avveramento di condizioni sospensive non ancora verificatesi.

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Sequestro giudiziario di quota di s.r.l. in corso di causa: regolamento delle spese del procedimento
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della...

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole

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Impugnazione di delibere assembleari: legittimazione ad agire
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo...

L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.

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Sequestro di partecipazioni sociali: la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare spetta al custode
In ipotesi di sequestro conservativo su quote sociali, l’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce l’unica formalità necessaria e sufficiente ai...

In ipotesi di sequestro conservativo su quote sociali, l’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce l’unica formalità necessaria e sufficiente ai fini del perfezionamento del vincolo sulle quote; conseguentemente, quando il socio abbia subito il sequestro della quota, l’eventuale azione di annullamento di una delibera assembleare spetta al custode. Invero, l’art. 2471-bis c.c., dettato in materia di s.r.l., ai sensi del quale la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, richiama l’art. 2352 c.c., il quale stabilisce che, nel caso di sequestro, il diritto di voto è esercitato dal custode, di talché, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione delle delibere, il custode delle partecipazioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre l’azione di nullità, in quanto azione esperibile ai sensi dell’art. 2379 c.c. da chiunque vi abbia interesse, può essere proposta anche dal socio le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro.

La disposizione dell’art. 2377, co. 8, c.c. - applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2379 c.c., giusta lo specifico richiamo a esso contenuto nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo - secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all’annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti. Spetta, dunque, al giudice verificare se con la nuova delibera sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto, dal momento che una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea a impedire l’annullamento della deliberazione impugnata.

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Simulazione dell’atto costitutivo di pegno su quote sociali: legittimazione del terzo
Il disposto di cui all’art. 1415 c.c. prevede che i terzi possano far valere la simulazione in confronto delle parti,...

Il disposto di cui all’art. 1415 c.c. prevede che i terzi possano far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. I terzi, dunque, non hanno in quanto tali un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo per il caso in cui la loro posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto [nel caso di specie, costituzione di un pegno su quote sociali]. L’azione di simulazione postula, invero, un interesse correlato all’esercizio di un proprio diritto. Qualora, pertanto, un tale diritto risulti non configurabile, o comunque non pregiudicato dall’atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.

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Sul sequestro giudiziario di quota di S.r.l.
Secondo quanto dispone l’art. 670 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario quando è controversa la proprietà o il...

Secondo quanto dispone l’art. 670 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario quando è controversa la proprietà o il possesso dei beni ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea, alla luce di una relazione di strumentalità tra il provvedimento cautelare richiesto e il provvedimento definitivo che potrà essere adottato all’esito del giudizio di merito. Tale norma va interpretata estensivamente, ammettendo tale tutela cautelare non solo in relazione alle tipiche azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche nel caso in cui sia proposta o debba proporsi un’azione di natura personale come, ad esempio, le azioni contrattuali di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento, purchè essa richieda una statuizione sulla proprietà, sul possesso o sulla restituzione di una cosa da altri detenuta. Inoltre, il termine “possesso” contenuto nella norma, non va inteso in senso strettamente tecnico – giuridico, rientrando in esso anche la detenzione, qualificata e non qualificata, del bene.

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Usufrutto di quota: diritti di intervento, di voto e di impugnazione delle deliberazioni
L’usufruttuario di quota è titolare del diritto di impugnare la delibera assembleare. Tale diritto, infatti, deve intendersi come strettamente connesso...

L'usufruttuario di quota è titolare del diritto di impugnare la delibera assembleare. Tale diritto, infatti, deve intendersi come strettamente connesso al diritto di voto e non può interpretarsi in un'accezione tale da frustrare i diritti partecipativi degli usufruttuari di quota.
In assemblea, ai fini del quorum costitutivo e di quello deliberativo, l'intervento e il voto espresso del  nudo proprietario non possono essere computati, in quanto privo dei relativi diritti partecipativi.
L'art. 2377, comma 8, c.c., norma dettata in materia di società per azioni - ai sensi della quale l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto - si applica, in quanto compatibile, anche alle s.r.l. per effetto del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479-ter, u.c., c.c.,

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Abuso di pegno di partecipazioni sociali
L’abuso della cosa data in pegno previsto dall’art. 2793 c.c. rimanda alla violazione da parte del creditore garantito dell’obbligo di...

L’abuso della cosa data in pegno previsto dall’art. 2793 c.c. rimanda alla violazione da parte del creditore garantito dell’obbligo di custodia della cosa e del divieto del suo uso con modalità eccedenti le esigenze della sua conservazione previste dagli articoli 2790 e 2792 c.c. che, ove l’oggetto del pegno sia la posizione giuridica complessa derivante dalla partecipazione sociale, si traducono nel divieto di esercizio delle prerogative del creditore pignoratizio in violazione dell’obbligo di conservazione del suo valore inteso come porzione corrispondente del patrimonio sociale. Se, quindi, l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’ eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c.

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L’esercizio dei diritti particolari del socio caratterizzati da intuitus personae è precluso al custode delle quote sottoposte a sequestro conservativo
In linea di principio, l’intuitus personae che caratterizza i diritti particolari del socio ex art. 2468, co. 3, c.c. induce...

In linea di principio, l’intuitus personae che caratterizza i diritti particolari del socio ex art. 2468, co. 3, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l’esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode. Tuttavia, il riconoscimento in concreto di tale possibilità deve tenere conto delle concrete caratteristiche del diritto particolare, stante la mutevolezza della realtà e delle discipline statutarie, nonché delle ragioni per le quali tali diritti particolari sono stati attribuiti al socio e della conformazione che essi possono assumere in concreto.

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Il custode delle quote è il solo legittimato a partecipare all’assemblea e a impugnare la delibera
In virtù del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento delle quote sociali, il...

In virtù del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento delle quote sociali, il custode giudiziario delle quote è l'unico soggetto legittimato a rappresentare le quote in assemblea, sussistendo in capo al socio pignorato un difetto di legittimazione alla rappresentanza delle partecipazioni pignorate in assemblea. Pertanto, in mancanza della relativa convocazione, le quote non possono ritenersi validamente rappresentate e il custode giudiziario è legittimato all'esercizio dell'azione di annullamento della delibera assembleare eventualmente assunta.

L'eventuale nuova convocazione dell'assemblea e la sostituzione della delibera assunta in mancanza della necessaria convocazione e partecipazione del custode giudiziario determina la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione della delibera precedentemente assunta. Tale declaratoria, peraltro, non pregiudica la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite, domanda che deve essere vagliata facendo ricorso alla regola delle soccombenza virtuale.

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Assemblea convocata dal socio, espressione abusiva del voto e nullità della delibera assembleare
È nulla la delibera assembleare assunta a seguito della convocazione da parte di un socio a ciò non abilitato e...

È nulla la delibera assembleare assunta a seguito della convocazione da parte di un socio a ciò non abilitato e nella quale il voto determinante sia stato espresso, in violazione del disposto di cui all'art. 2471 bis c.c., dal socio e non dal creditore pignoratizio.

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In caso di pignoramento di quote di s.r.l. il voto è esercitato dal custode
In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta...

In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta al custode per applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., atteso che sia il pignoramento che il sequestro assolvono ad una funzione conservativa del valore del bene tale per cui la situazione del creditore pignorante è equiparabile a quella del sequestrante. Ne deriva che il mancato avviso di convocazione di un'assemblea al custode rileva come causa di nullità della delibera assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 ter, co. 3, c.c., dovendosi assimilare l'ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella di carenza assoluta di convocazione.

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