In presenza dei presupposti delle gravi irregolarità nella gestione della società di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., è ammissibile un’autonoma domanda di merito attinente alla revoca dell’amministratore di s.r.l. al fine di evitare il protrarsi di tale inadeguata conduzione dell’ente; non potendo, invece, l’attore richiedere, in mancanza di una specifica previsione normativa, la “sostituzione dell’amministratore con professionista esterno” [nel caso di specie, sono state ritenute “gravi irregolarità” le condotte gestorie consistenti nella indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e nella grave scorrettezza delle indicazioni contabili].
In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, il principio dell'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. “business judgement rule”) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere [nel caso di specie, appariva al giudicante palese che l’acquisto di un certo bene, compiuto dall’amministratore, fosse collegato a finalità extrasociali e privo di possibili utilizzi per la società acquirente].
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura (altro…)
Sussiste la responsabilità solidale del socio di una s.r.l. quale “amministratore di fatto” per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., laddove vi siano indizi significativi in ordine alla partecipazione (altro…)
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” (altro…)
Il diritto del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, di cui all'art. 2476 co. 2 c.c., incontra il limite della buona fede esecutiva (altro…)
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476 c.c. trova contemperamento, secondo un canone di buona fede esecutiva, nell’esigenza di non portare aggravio od ostacolo all’operatività della società.
Il curatore fallimentare non è legittimato ad agire ex artt. 2393, 2394, 2394-bis, 2476 e 2497 c.c. ed art 146 l. fall. per il risarcimento del danno sofferto dai creditori a seguito di pagamenti c.d. "preferenziali" effettuati, in violazione della par condicio creditorum, da amministratori o liquidatori di una società (altro…)