L'impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz'altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. (altro…)
Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea. (altro…)
Ai fini della valida convocazione dell'assemblea dei soci, non è di per sé idoneo l'avviso che – tramite raccomandata o altro mezzo ad essa equipollente - pervenga al socio ove sia decorso il termine di cui all'articolo 2479-bis, secondo comma del codice civile. La norma, in proposito dispone che, in mancanza di diversa previsione dell'atto costitutivo, la convocazione (altro…)
Quando si agisce in giudizio per l’invalidità di una delibera assembleare derivante da mancata convocazione del socio o da assoluta assenza di informazioni sui punti posti all’o.d.g., non è necessario assolvere all’onere di provare il vizio invocato nel caso di specie, trattandosi di fatto meramente negativo. Al contrario, grava sulla società convenuta (altro…)
La disciplina della sospensione feriale dei termini è applicabile anche in materia di impugnazione di delibere assembleari.
I debiti tributari dovevano essere iscritti in bilancio (altro…)
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia la maggioranza a tal fine necessaria, può altresì legittimamente procedere alla revoca e nomina dell’organo gestorio.
Non si applica alla s.r.l. in via analogica il disposto dell’art. 2367 c.c. in merito alla richiesta di convocazione, da parte dei soci, al Tribunale: l’art. 2479 bis c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci rappresentanti un terzo del capitale, avendo il potere di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, hanno conseguentemente potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale potere di convocazione dell’assemblea in via diretta, tuttavia, è da ritenersi condizionato al presupposto legittimante dell’inerzia degli amministratori (inerzia che deve apprezzarsi a seguito della richiesta di convocazione avanzata dal soggetto legittimato all’organo gestorio, il quale non si sia attivato).
La "mancanza di informazioni", quale eventuale vizio invalidante la deliberazione assunta, va riferita al procedimento di convocazione inteso nel suo complesso - allorché sia stato pretermesso e determini quindi una "assoluta mancanza di informazioni" in tal senso - e non già ad irregolarità relative al suo svolgimento.
Ai fini della declaratoria di invalidità della deliberazione assunta per abuso di maggioranza ovvero per conflitto di interesse, tali vizi non possono desumersi da mere allegazioni di parte ma devono essere specificamente provati.
Il socio di s.r.l. titolare di un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l’assemblea dei soci anche quando lo statuto ne demandi il compito all’organo amministrativo. Si tratta di una regola di garanzia inderogabile che, seppur non esplicitata all’art. 2479bis c.c., è ricavata da un’interpretazione estensiva dell’art. 2479 c.c., laddove attribuisce ai soci di minoranza qualificata il potere di sottoporre all’approvazione dell’assemblea deliberazioni su taluni argomenti.
Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della s.p.a. in materia di s.r.l. va esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di (i) preliminare individuazione di (altro…)
Per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, la cui assenza non invalida la delibera (altro…)
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall'art. 2379 c.c. per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando (altro…)
Nel potere dei soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre alla decisione dei soci determinati argomenti (ex art. 2479, co.1, c.c.), rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti (altro…)