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Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo
In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del...

In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.

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Accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea e nomina giudiziale del liquidatore
E’ integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle...

E' integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484,
primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle società di capitali in via generale) ove l'assemblea, varie volte convocata, non sia in grado di approvare il bilancio, a prescindere
dalla circostanza, non rilevante, se la mancata approvazione del bilancio si verifichi per un consapevole dissenso dei soci, rispetto alla gestione societaria; ovvero, per semplice disinteresse della maggioranza dei soci.
Quanto alla nomina dei liquidatori, il sistema normativo prevede una struttura bifasica. In un primo momento, si accerta la causa di scioglimento, di cui all’articolo 2484 c.c.; in un secondo momento, sono gli amministratori a convocare la assemblea e la società a nominare il liquidatore o i liquidatori. In questo modo, la seconda fase lascia un margine di autonomia negoziale, alla società; se vi è omissione della convocazione da parte degli amministratori (2487 c.c.) o comunque mancata nomina del liquidatore, interviene un secondo momento tutorio del Tribunale, con la nomina del liquidatore da parte del Tribunale. Tuttavia, quando appare probabile che la seconda fase richieda a sua volta un intervento tutorio del Tribunale, per la impossibilità alla nomina di un liquidatore, allora ben è possibile operare con unico provvedimento, in relazione ad entrambe le fasi. Infatti, sarebbe contrario a principi di ragionevole durata del processo – oltre che nocivo per il tessuto economico – attendere la probabile mancata nomina del liquidatore, instaurandosi un nuovo procedimento.

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Sulla nomina giudiziale dei liquidatori
L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione...

L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.

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Responsabilità del socio di s.r.l.: legittimazione attiva dell’azione e presupposti
L’art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della società e...

L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista "ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.

Il principio della business judgement rule - secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico - non si applica agli atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.

Una clausola statutaria che, a tutela della minoranza, richiede una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

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Responsabilità degli amministratori: decorrenza prescrizione e criterio del deficit incrementale in caso di perdita del capitale
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine...

L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.

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Responsabilità dell’amministratore per violazione della par condicio creditorum: fondamento, presupposti e legittimazione attiva
In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai...

In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma anche alla società, in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Il danno che connota l’illecito è dunque danno alla par condicio creditorum, perciò alla massa dei creditori e non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi, essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.

Il curatore fallimentare è legittimato ad esperire, in sede civile, azione per il danno derivante dal pagamento preferenziale in quanto lesivo dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale che grava sugli amministratori. L’interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale. È onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura del credito soddisfatto, l’esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti insoddisfatti, dimostrare che la reale intenzione dell'amministratore era quella di favorire alcuni dei creditori a scapito degli altri, nonché determinare l'ammontare del danno cagionato. Poiché la dannosità dei pagamenti va rapportata alla lesione della par condicio creditorum (e non alla lesione del patrimonio sociale della fallita), nessun rilievo può assumere il fatto che le prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali abbiano apportato dei benefici alla società fallita. Né l'eventuale non revocabilità del pagamento vale a renderlo legittimo e non preferenziale.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore per pagamenti preferenziali si differenzia dall’azione revocatoria fallimentare: benché entrambe conducano ad un risultato pratico equivalente dal punto di vista della massa dei creditori (i.e. la restituzione al concorso dei creditori dei pagamenti preferenziali effettuati), esse differiscono sul piano della direzione soggettiva, dei presupposti e del fondamento logico, con la conseguenza che la non esperibilità dell’una non esclude l’esercizio dell’altra.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed inerzia dell’amministratore: competenza del tribunale a dichiarare la causa di scioglimento
Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i...

Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c..

Ove l’amministratore non provveda, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 2485, comma 2, c.c..

Considerate le ragioni dello scioglimento e cioè l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è necessario procedere immediatamente alla nomina dei liquidatori senza convocare l’assemblea in quanto è stato dimostrata l’incapacità della stessa ad operare.

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Obbligo di difesa tecnica nel procedimento ex art. 2485 c.c.
È inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della causa di scioglimento della s.r.l. per scadenza del termine non comunicata...

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della causa di scioglimento della s.r.l. per scadenza del termine non comunicata al Registro delle Imprese da parte dell’organo amministrativo ex art. 2485 c.c., se presentato dalla parte in proprio e senza la difesa tecnica di un avvocato, trattandosi di procedimento plurilaterale.

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Stallo decisionale in assemblea: accertamento della causa di scioglimento e nomina giudiziale del liquidatore
Ove venga richiesta all’autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l’incapacità dell’assembleare...

Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.

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Decisioni assembleari indispensabili ed essenziali non adottabili: causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno...

La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno carattere di indispensabilità ed essenzialità, tali da impedire all’assemblea di esercitare le proprie funzioni essenziali. Rientrano tra tali decisioni l’approvazione del bilancio e la revoca o conferma dell’organo di gestione.
In presenza di una paralisi decisionale derivante da un conflitto paritetico tra soci e dall’inerzia dell’amministratore nell’accertare lo scioglimento, il tribunale deve accertare e dichiarare la causa di scioglimento ex art 2485, comma 2, c.c. e nominare il liquidatore, senza convocare un’assemblea ormai incapace di deliberare.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea: accertamento giudiziale e nomina dei liquidatori
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società...

Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.

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Cause di scioglimento: tra impossibilità assoluta, paralisi assembleare e poteri suppletivi del Tribunale
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile...

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.

La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.

L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.

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