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Omessa sottoscrizione dell’aumento di capitale: perdita della qualità di socio e impossibilità di esercizio del recesso
Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può...

Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.

Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per aggravamento del dissesto
Il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili

Il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili (altro…)

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Transazione stipulata solo da un condebitore e azione di responsabilità “allargata” esercitata dalla curatela
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l’oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno...

In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l'oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno solo dei condebitori e il danno domandato agli altri, fa sì che di tale transazione possano avvalersi anche i condebitori che non abbiano partecipato alla stipulazione, in applicazione dell’art. 1304, co. 1, cod. civ.

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