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Scioglimento di s.r.l. per dissidio tra soci: nomina e poteri del liquidatore giudiziale
La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un...

La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal Tribunale.

La nomina di un liquidatore giudiziale presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantire il pagamento di un suo compenso (che dovrà essere concordato con la società o, in difetto, determinato dal giudice) e delle spese di liquidazione; pertanto, laddove il liquidatore nominato non reperisse fondi sufficienti da destinare al compenso e alle spese, e per questo motivo ritenesse di non accettare l’incarico, il Tribunale non procederà alla nomina di altri liquidatori: la società resterà rappresentata dall’attuale organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487 bis, comma III, c.c. e, in ipotesi di perdurante impossibilità di funzionamento, potrà essere cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese se, per tre anni consecutivi dalla registrazione della messa in liquidazione, non saranno stati presentati bilanci di liquidazione (art. 2490 c.c.).

Quanto ai poteri conferiti al liquidatore, si tratta dei “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489 c.c. primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, la presentazione, ricorrendone i presupposti, di istanza per la liquidazione giudiziale, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del Tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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Nomina giudiziale di un nuovo liquidatore in sostituzione del liquidatore dimissionario
Ove l’assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla...

Ove l'assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla sostituzione del liquidatore dimissionario, trova applicazione quanto dettato dall’art 2487 c.c., non potendosi ricavare dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata prorogabilità dell’incarico di liquidatore. In sostanza, la mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario richiede una disciplina omogenea rispetto all’ipotesi di mancata nomina da parte dell’assemblea e ciò che viene richiesto al Tribunale è un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea. Tuttavia, il Tribunale supplisce solo alla mera designazione ad opera dell’assemblea dei soci del liquidatore, poi instaurandosi in toto il rapporto organico, dovendo radicalmente negarsi che il liquidatore nominato costituisca un ausiliario del giudice. Pertanto, una volta superato lo stallo i poteri dell’assemblea permangono quelli ordinari, ad esempio, anche in ordine alle determinazioni relative al compenso del liquidatore, sebbene di nomina giudiziale. In caso, poi, di infruttuosa convocazione di assemblea sul tema ben il liquidatore ben potrà agire nei confronti della società per la determinazione in sede contenziosa del proprio compenso.

Quanto ai poteri del liquidatore vanno conferiti al liquidatore i poteri di legge, vale a dire ex art.2489 cc primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività e il pagamento dei debiti sociali. Tuttavia il Tribunale può valutare eventuali specifiche richieste delle parti in sede di nomina del liquidatore.

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Nomina del liquidatore ex art. 2487 c.c. e inerzia del C.d.a.
E’ possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea...

E' possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze, atteso che in assenza di tassative indicazione normative in ordine ad un divieto di cumulo dei due passaggi, semplicemente separatamente previsti, il cumulo stesso appare possibile ed opportuno laddove il Tribunale non ravvisi, e le parti non prospettino, né serie ipotesi di rimozione della causa di scioglimento, né problematiche relative alla nomina del liquidatore tali da rendere preferibile l'adozione di delibera assembleare e la sua eventuale successiva impugnazione in sede pienamente contenziosa.

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Responsabilità risarcitoria del liquidatore sociale
Risponde della violazione degli obblighi di cui all’art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già...

Risponde della violazione degli obblighi di cui all'art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già emerso lo stato di insolvenza della società, abbia proceduto al pagamento di creditori chirografari i cui crediti non avrebbero trovato soddisfazione nel concorso, arrecando in tal modo un danno al patrimonio sociale. Tuttavia, il liquidatore può proseguire, anche parzialmente, l’attività d'impresa in fase di liquidazione, purché tale prosecuzione sia funzionale alla migliore liquidazione dell’attivo e non comporti l'assunzione di un nuovo rischio d'impresa idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci. Non è, quindi, configurabile la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 c.c., né il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., qualora i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari, ancorché in presenza di crediti privilegiati già scaduti, siano qualificabili come pagamenti eseguiti nell'ambito della prosecuzione dell'attività d'impresa con finalità liquidatorie, e tale prosecuzione abbia concorso al conseguimento di un miglior risultato della liquidazione. La finalità di conservazione del valore dell’azienda come entità economica funzionante è altresì sottesa alla disciplina della non revocabilità dei pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d'impresa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, l.fall., ora art. 166 d.lgs. n. 14/2019.

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Responsabilità gestoria, criteri per la determinazione e liquidazione del danno ex art. 2486 cc
Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino...

Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino una componente preponderante dell’attivo e la loro valorizzazione risulti anomala e non giustificata, con conseguente inattendibilità delle scritture e della rappresentazione di bilancio.

Ai fini della quantificazione del pregiudizio da responsabilità gestoria, quando le scritture contabili presentino irregolarità tali da impedire l’accertamento dei “netti patrimoniali”, il danno può essere determinato secondo il criterio legale della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, in applicazione dell’art. 2486, comma 3, c.c. come introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

In tema di sequestro conservativo, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando siano documentalmente riscontrate omissioni gestorie idonee a incidere sull’attendibilità della rappresentazione contabile e tali omissioni risultino corroborate da dichiarazioni confessorie stragiudiziali circa la non corrispondenza delle risultanze contabili alla situazione reale.

Il periculum in mora, in sede cautelare, può desumersi da elementi oggettivi di incapienza o progressiva aggressione del patrimonio del resistente (e.g. azioni esecutive, gravami, insufficienza dei beni a garanzia), unitamente a condotte processuali indicative di disinteresse alla tutela della pretesa di parte attrice.

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Il liquidatore dell’associazione professionale è revocabile dal tribunale per giusta causa, anche in via cautelare
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno dei soci. Similmente dispone l’art. 2487 c.c. per le società di capitali. Tali norme concedono al giudice la possibilità di emettere - all’esito di un giudizio di merito - una sentenza di natura costitutiva idonea a estinguere il rapporto giuridico esistente tra la società e il liquidatore: conseguentemente, deve ritenersi che sia astrattamente ammissibile un provvedimento cautelare, da emettersi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria della sentenza costitutiva, allorquando il ricorrente manifesti la volontà di richiedere nel successivo giudizio di merito quella stessa revoca. Ciò vale a maggior ragione per l’associazione, per la quale l’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea e solo esercitata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (art. 22 c.c.), senza previsione di alcuna azione di responsabilità del singolo socio in via surrogatoria.

La responsabilità dei liquidatori è quella propria dei mandatari e, nel contiguo ambito delle società di persone, vi sono precise prescrizioni in tema di doveri degli amministratori. In materia di società di capitali, poi, si prevede la necessità dei liquidatori di tenere una corretta contabilità e la necessità di approvazione da parte dei soci dei singoli bilanci relativi alla fase di liquidazione.

In tema di associazione professionale, la liquidazione posta in essere dal liquidatore non è la liquidazione della quota del singolo socio, receduto o escluso, bensì la liquidazione dell’associazione ormai sciolta.

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Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto ai creditori sociali
La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione...

La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione della società e dà luogo a un fenomeno successorio dei soci della società cancellata nei crediti sociali non soddisfatti, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma terzo, c.c.); e ciò si spiega con la finalità di evitare che la società debitrice, attraverso la propria cancellazione, possa precludere al creditore la soddisfazione del proprio diritto. Pertanto, per quanto attiene alle obbligazioni assunte verso terzi dalla società, i soci subentrano nel medesimo debito che faceva capo alla società, debito che conserva la propria causa e la propria originaria natura giuridica.

Al fine di far valere, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la concorrente responsabilità dei liquidatori, di natura aquiliana, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi, il creditore che si afferma insoddisfatto è onerato dell’allegazione e della dimostrazione sia del mancato soddisfacimento del proprio diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, sia del conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti. Trattasi, più in particolare, di una forma di responsabilità illimitata (parificata a quella degli amministratori della società in attività), che discende dalla natura dell’incarico rivestito e deve essere valutata muovendo dal dovere del liquidatore di agire nella prospettiva della utile conservazione del patrimonio sociale ai fini della sua migliore liquidazione e, pertanto, del pagamento dei debiti sociali e della distribuzione dell’eventuale attivo residuo (art. 2489 c.c.), peraltro nel rispetto della par condicio creditorum.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di S.r.l.: nomina, compenso e poteri del liquidatore
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea,...

In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.

Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.

In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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I limiti ai poteri del liquidatore e il diritto dello stesso di adire l’autorità giudiziaria
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti...

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.

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Scioglimento società per impossibilità di funzionamento o per inattività della assemblea
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

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Revoca cautelare del liquidatore e annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore,...

Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.

Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.

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Poteri dei liquidatori di continuazione dell’attività d’impresa e liquidazione giudiziale di società sciolta
Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai...

Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti ai medesimi alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c., deve ritenersi che i liquidatori - in difetto appunto di una diversa determinazione dei soci - sono investiti a norma dell'art. 2489 c.c. del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compresi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento. A partire da questo momento, in difetto di un’espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione (in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l’attività d’impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l’apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d’ufficio (art. 2379, commi 1° e 2°, c.c.), la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza della società in questione, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Nelle società che sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica: ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.

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